Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10426 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia del 18 maggio 2021 del Tribunale della stessa città nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condanNOME in concorso con altri per il reato di furto aggravato (artt. 110,624,625 nn.2,4,5, cod. pen.), concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena, confermando nel resto.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per estinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela ex art 152 cod. pen.
In data 19 settembre 2018 il ricorrente, unitamente al coimputato, ha provveduto al versamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali alla persona offesa e quest’ultima, nell’accettare la somma, ha dichiarato T.] che non ha nulla a pretendere dai sig.ri COGNOME e COGNOME per l’illecito commesso ai suoi danni.”
Si è dunque realizzata una ipotesi riconducibile ai “fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela” richiesti dall’art.152 comma secondo cod. pen. con la conseguenza che – a seguito della intervenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata ai sensi del D. Igs. 150/2022- il reato per cui si procede si è estinto per remissione tacita della querela (Sez. 4, n.7878 del 09/02/2023).
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., a fronte dell’intervenuto risarcimento in precedenza indicato. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. CONSIDERATO in DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. L’art. 1, co. 1, lett. h), n. 2, d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha previs l’inserimento, dopo il comma secondo, di ulteriori comm , Il primo fra questi dispone quanto segue: “Vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quindi, per effetto di questa modifica legislativa, la remissione è tacita non solo, come già preveduto prima dell’entrata in vigore della riforma, “quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela” (art. 152, comma secondo, secondo periodo, cod. pen.), ma anche in questi due ulteriori casi.
1.2. Inoltre, come precisato da questa Corte in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell’autore del fatto, il giudice, in forza dell’art. 2, com
quarto, cod. pen. deve accertare l’esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all’intervenuta modifica (Cass. n. 22641 del 2023, Rv. 284749).
1.3. Operato, dunque, un preliminare inquadramento delle ipotesi di remissione tacita di querela alla luce delle novità introdotte dalla Riforma cd. Cartabia e ribadita l’applicabilità di siffatte disposizioni anche ai reati che sian divenuti procedibili a querela anche se commessi anteriormente alla modifica legislativa, ad avviso del collegio, occorre verificare se la condotta della persona offesa nel caso di specie sia da ricondurre ad uno di quei “fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”.
Al riguardo dagli atti processuali risulta che in data 19 settembre 2018 il ricorrente, unitamente al coimputato, ha provveduto al versamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali alla persona offesa e quest’ultima, nell’accettare la somma, ha dichiarato ” che non ha nulla a pretendere dai sig.ri COGNOME e COGNOME per l’illecito commesso ai suoi danni.”
1.4. Ad avviso del collegio, siffatto atto di quietanza non può considerarsi un atto con il quale il querelante ha tacitamente rimesso la querela, quanto piuttosto una rinuncia a qualsivoglia pretesa di natura risarcitoria in suo favore.
Manca infatti il riferimento alla rinunzia ad ogni azione anche di natura penale, potendosi solo in tal caso ravvisare una rinuncia onnicomprensiva anche della volontà di persistere nella istanza punitiva. (Sez. 4, n. 13204 del 18/01/2022, Rv. 282935 secondo cui integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell’istanza punitiva).
Una siffatta interpretazione, peraltro, appare coerente con la giurisprudenza di questa Corte che ha sempre sottolineato la necessità – ai fini di una estinzione del reato per remissione tacita di querela- di fatti rivelatori di una volontà d rinunzia all’istanza punitiva che seppure impliciti, siano inequivoci.
Al riguardo, infatti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’acquiescenza della parte civile alla sentenza che ne rigetta la domanda risarcitoria in primo grado non equivale a remissione tacita della querela. (Sez. 5, n. 48239 del 28/10/2019, Rv.278041); o ancora che non si ha remissione tacita della querela in caso di rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta. (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660).
2.11 secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte.
La sentenza impugnata (p.4), nell’escludere la sussistenza di siffatta circostanza, ha in primo luogo richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368).
Quindi, con motivazione immune da vizi logici e come tale insindacabile in questa sede, ha evidenziato che l’attenuante in oggetto, per la sua natura squisitamente soggettiva, “trova la sua giustificazione nella rilevanza giuridica che il risarcimento assume quale circostanza specifica rivelatrice del ravvedimento del reo che attraverso quel mezzo ha provveduto ad eliminare uno degli effetti prodotti dalla sua azione antigiuridica (p.4).
Ha quindi concluso che nel caso di specie essendosi l’imputato limitato:
a fornire alla vittima un ristoro parziale unicamente attraverso la restituzione di quanto sottratto non accompagnata dal risarcimento integrale del danno subito;
a restituire quanto sottratto senza che questo gesto fosse autonomo e spontaneo ma conseguenza dell’intervento della polizia giudiziaria;
non sussistono le condizioni per il riconoscimento di siffatta circostanza attenuante.
Manifestamente infondato anche il terzo ed ultimo motivo.
Anche in tal caso la sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito, conformemente alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, le ragioni del diniego della invocata attenuante.
Ha dapprima, anche in tal caso, richiamato le indicazioni di questa Corte secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagioNOME sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che l persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (Sez.4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; S.U. n.35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv.236914)
Quindi (p.5), con riferimento al caso di specie ha valorizzato la sussiste dei numerosi beni dal valore non irrisorio rinvenuti nel borsello oggetto di f ivi compresi danaro ed effetti personali, escludendo la speciale tenuità del da
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato al pagament delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024
GLYPH Il Preside,*
Il copsrgliere eEèTsore