Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25519 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERMINI
IMERESE
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a CALTAVUTURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LOY
che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen., pe mancanza della condizione di procedibilità, in seguito della remissione tacita della querela presentata dalla persona offesa.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Espone che il Giudice di Pace, all’udienza del 23 giugno 2023, aveva disposto la notifica del verbale di udienza alla persona offesa, con invito a comparire il 27/10/2023 per le ore 10.15: a tale udienza, dichiarata l’assenza della persona offesa, che aveva ritualmente ricevuto la notifica dell’atto a mezzo di p.g. in data 26/06/2023, il Giudice di pace, alle ore 9.59, invitava le parti a concludere per remissione tacita della querela, accettata dall’imputato, e, alle 10.07, dava lettura del dispositivo, in violazion dell’orario di comparizione delle parti fissato dal medesimo giudice per le ore 10.15. Invero – continua il ricorrente – alle ore 10.10. il difensore della persona offesa, NOME COGNOME compariva in aula, munita di regolare procura speciale per la costituzione di parte civile, che, tuttavia, le veniva preclusa, essendo già intervenuta la formale chiusura del verbale. Eccepisce, quindi, la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa conseguente alla anticipazione dell’orario di udienza rispetto a quello previsto in sede di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese.
2.Come premesso, il Giudice di pace di Termini Imerese ha celebrato l’udienza dibattimentale in proseguimento da precedente udienza – il cui rinvio era finalizzato proprio alla verifica del perdurante interesse della persona offesa all’accertamento delle responsabilità penali – in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza differimento del dibattimento; ciononostante, il giudice di pace ha dich arato estinto il reat per remissione tacita di querela, senza avere garantito l’effettivo contraddittorio su quello specifico punto nè l’esercizio del diritto di difesa della persona offesa alla quale – p comparsa all’orario fissato per la trattazione della causa -non è stato consentito di costituirs in giudizio.
3.Ai sensi dell’art. 152 cod. pen. la remissione della querela, che cagiona l’estinzione del reato, può essere “processuale” o “extraprocessuale”, a seconda della “sede” in cui interviene (durante il giudizio o al di fuori dello stesso). In tale ultima ipotesi, la remiss di querela può assumere la forma cd. espressa ovvero cd. tacita e cioè, allorché il querelante ponga in essere “fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”, quali, per esempio, l’assenza in occasione della udienza di comparizione. La mancata comparizione in udienza della persona offesa può configurare una ipotesi di remissione tacita della querela
e, d’altro canto, tale effetto può verificarsi solo se il querelante sia stato preventivament avvisato delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ” Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.” (SS. UU., sent. 21 luglio 2016, n. 31668, Rv. 267239).
Secondo il Massimo Consesso di legittimità, tale principio di diritto trova il propri fondamento giuridico nel combinato disposto dell’art. 555, comma :3 cod. proc. pen. e dell’art. 90-bis, comma 1, lett. n), cod. proc. pen. La prima delle predette disposizioni normative, come noto, stabilisce che, in occasione della udienza di citazione diretta a giudizio, “il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remiss(one”. L’art. 90-bis, comma 1, lett. n), cit. inoltre, prevede che, tra le informazioni che l’autorità giudiziaria deve fornire alla persona offesa, sin dal primo incontro, vi sia quella relativa “alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’art. 152 del codice penale “.
È proprio, infatti, in ragione di tali previsioni, dirette a “rafforzare le esigenze informative delle vittime dei reati”, che il giudicante è chiamato ad avvisare il querelante-persona offesa delle conseguenze giuridiche della sua assenza in occasione della udienza dibattimentale.
Ciò detto, va richiamata la previsione di cui all’art. 178 lett. C) cod. proc. pen. c sancisce la nullità derivante la inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Ai sensi dell’art. 419 co. 7 cod. proc. pen., l’inosservanza della previsione di cui al comma 1 della stessa disposizione – a tenore del quale il Giudice fa notificare all’imputato e al persona offesa l’avviso di fissazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza – è causa di nullità.
7.Può, dunque, affermarsi che è nulla la sentenza emessa a seguito della anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata e della sua celebrazione in assenza della persona offesa, alla quale era stato dato avviso che la mancata comparizione avrebbe configurato una remissione tacita di querela, in quanto, impedendo l’intervento della parte privata e l’esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione ( cf Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343).
8. D’altro canto, la sentenza impugnata risulta anche viziata per nullità derivata nella parte in cui il Giudice di pace è pervenuto al proscioglimento dell’imputato per remissione tacita di querela, nonostante le precedenti violazioni processuali: invero, alcuna remissione tacita si era potuta perfezionare nell’inosservanza dell’orario di udienza.
9.La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese, ai sensi dell’art. 623 co. 1 in relazione gli ‘art. 569 co. 4 e 604 co. 4 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio al Giudice di pace di Termini Imerese.
Così de iso in Roma, addì, 07 marzo 2024
Il Consi liere estensore
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Il Presidente NOME COGNOME
Corte Suprema di Cassazione Dcp(isit2ta in Cancelleria
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