Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2655 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di AGRIGENTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Agrigento ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato a lui ascritto di appropriazione indebita per essere il reato ascritto estinto per remissione tacita della querela.
Impugnando la sentenza, la costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) in riferimento agli artt. 152, comma 3, cod. pen., 90 bis cod. proc. pen. e 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen..
Si lamenta, in particolare, che il giudice non abbia preliminarmente verificato il mancato avviso alla persona offesa citata come testimone, delle conseguenze della mancata presentazione della persona offesa a testimoniare, in particolare con riferimento al valore di rinuncia implicita, e che, comunque, in presenza della costituzione di parte civile della RAGIONE_SOCIALE, non si sia indagata la reale intenzione rinunciataria o meno dell’ente, verificando tra l’altro, se la persona citata (querelante) ricoprisse ancora, all’epoca dei fatti, il ruolo apicale e rappresentativo dell’ente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato: l’esame degli atti processuali, consentito anche a questa Corte laddove venga sollevata una questione in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonchØ, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) permette di rilevare che la citazione del testimone NOME COGNOME, che
aveva presentato, quale legale rappresentante, la querela per conto della RAGIONE_SOCIALE successivamente costituitasi parte civile, non recava, tra gli avvisi, quello previsto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis) disp. att. cod. proc. pen., per cui la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui Ł citato a comparire come testimone integri remissione tacita di querela, nei casi in cui essa Ł consentita (come nel caso specifico).
La mancata comparizione del teste, assente all’udienza per la quale era stato citato, non poteva quindi comportare le conseguenze previste dall’art. 152, terzo comma, cod. pen. (‘Vi Ł … remissione tacita … quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale Ł stato citato in qualità di testimone’), introdotto, nella nuova formulazione, assieme al citato art. 142, con la c.d. Riforma Cartabia, anteriormente, si specifica per amor di precisione, alla citazione del teste.
La decisione di improcedibilità a favore dell’imputato va quindi annullata in quanto in violazione di legge, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Agrigento che deciderà in diversa persona fisica.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Agrigento in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME