Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2270 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in punto di omessa citazione della persona offesa con avviso che la sua mancata comparizione sarebbe stata considerata quale remissione tacita della querela, sono manifestamente infondati, atteso che la disposizione della lett. d -bis) del comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen. – secondo cui l’atto di citazione contiene l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita – costituisce una norma dettata per il primo grado del giudizio, la quale, nel caso in esame, non era vigente all’atto della citazione del querelante NOME COGNOME e che non impone che, per i procedimenti in cui il querelante sia già stato citato prima della vigenza del stessa norma, si proceda a una nuova citazione contenente il menzionato avvertimento;
considerato che il terzo motivo, in punto di affermazione della responsabilità dell’imputata quale autrice del reato, è privo di concreta specificità e tende a
prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici, le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 34);
considerato che anche il quarto motivo, inerente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., appare privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato, in quanto i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, COGNOME, Rv. 268446-01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, COGNOME. Rv. 264543-01), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 4);
ritenuto che il quinto motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che, con riguardo a tali circostanze attenuanti, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, come avvenuto nel caso di specie (si vedano le pagg. 4-5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.