Remissione Tacita di Querela: Quando l’Assenza della Vittima Estingue il Reato?
L’istituto della remissione tacita di querela è un meccanismo processuale di grande rilevanza, capace di portare all’estinzione del reato. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede presupposti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15226 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti di questo istituto, specificando che la semplice assenza della persona offesa in aula non è sufficiente a integrare una volontà di rimettere la querela.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava, tra i vari motivi, la mancata declaratoria di estinzione del reato. A suo dire, la perdurante assenza in giudizio delle persone offese avrebbe dovuto essere interpretata come una remissione tacita di querela, con la conseguente fine del procedimento penale a suo carico.
La Decisione della Corte sulla Remissione Tacita di Querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo relativo alla remissione tacita “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva già evidenziato un punto cruciale.
Il Principio di Diritto: la Necessità dell’Avviso Specifico
Il cuore della decisione risiede in un principio fondamentale: perché l’assenza della parte offesa possa essere interpretata come una volontà di perdonare l’imputato (e quindi come remissione tacita), è indispensabile che essa sia stata preventivamente e formalmente avvisata. In particolare, le persone offese avrebbero dovuto ricevere una comunicazione con cui si specificava che la loro eventuale e continuata assenza al processo sarebbe stata valutata come un comportamento concludente, equivalente a una remissione della querela.
In mancanza di tale avviso, la loro assenza rimane un fatto neutro, non interpretabile come una volontà inequivocabile di abbandonare la pretesa punitiva.
Analisi degli Altri Motivi di Ricorso
L’ordinanza ha esaminato anche altri due motivi di ricorso, entrambi giudicati manifestamente infondati:
1. Procedibilità d’ufficio della truffa: La difesa contestava che il reato fosse procedibile d’ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo assorbito, poiché i giudici d’appello avevano già correttamente stabilito che il reato era procedibile a querela.
2. Vizio di motivazione sulla recidiva: L’imputato contestava la motivazione relativa all’aggravante della recidiva reiterata. Anche su questo punto, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e sufficiente.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla necessità di tutelare la volontà della persona offesa, che deve essere espressa in modo chiaro o desunta da comportamenti inequivocabili. Un comportamento può essere considerato “concludente” solo se il soggetto è consapevole delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni o omissioni. In questo caso, senza un avviso specifico, le persone offese non potevano essere considerate consapevoli che la loro assenza avrebbe avuto l’effetto di estinguere il reato. Pertanto, la loro mancata partecipazione al processo non poteva essere legalmente equiparata a una remissione tacita di querela. La decisione ribadisce la necessità di un rigoroso accertamento della volontà della vittima, evitando automatismi che potrebbero pregiudicarne i diritti.
Conclusioni
La pronuncia della Cassazione è un monito importante: la remissione tacita di querela non può essere presunta. L’estinzione del reato per tale via richiede che la volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente l’autore del fatto sia accertata senza ombra di dubbio. L’assenza in giudizio, di per sé, non basta. È necessario un passaggio procedurale ulteriore: un avviso formale che metta la vittima nelle condizioni di compiere una scelta pienamente consapevole. In assenza di questo presupposto, il processo deve proseguire il suo corso. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’assenza della persona offesa in un processo penale comporta automaticamente la remissione tacita di querela?
No, l’assenza della persona offesa non comporta automaticamente la remissione tacita di querela. La sua mancata partecipazione può essere considerata tale solo a determinate condizioni.
Quali condizioni sono necessarie affinché l’assenza della vittima possa essere considerata una remissione tacita di querela?
Affinché l’assenza sia valutata come remissione tacita, è necessario che la persona offesa sia stata preventivamente avvisata in modo formale che la sua perdurante assenza sarebbe stata interpretata dal giudice come una volontà di rimettere la querela.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi del ricorso?
La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati perché, per quanto riguarda la procedibilità, la Corte d’Appello aveva già correttamente qualificato il reato come procedibile a querela (rendendo il motivo assorbito), e per quanto riguarda la recidiva, aveva fornito una motivazione adeguata e congrua.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRESTA NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ( pag. 4 e segg. della sentenza impugnata) evidenziato che non era stato comunicato alle persone offese il verbale contenente gli avvisi circa il fatto che la loro perdurante assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita della querela, pertanto la loro assenza non poteva essere valutata come comportamento concludente in termini di remissione tacita;
considerato che il secondo motivo / è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dichiarato assorbito il relativo motivo di appello con il quale la difesa contestava la procedibilità di ufficio della truffa, avendo la Corte di appell ritenuto che il reato era procedibile a querela;
considerato che anche il terzo motivo, con il quale si contesta il vizio di motivazione sulla recidiva reiterata ex art. 99, co. 4 c.p., è manifestamente infondato avendo il giudice di appello congruamente motivato sul punto ( cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente