Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 6/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le note d’udienza e le conclusioni scritte a firma del difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/4/2022, aveva dichiarato COGNOME
NOME colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola- previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione degli artt. 152 cod.pen. e 82 e 523 cod.proc.pen.
Il difensore, premesso che la p.o. costituita parte civile non rassegnava le conclusioni in esito al dibattimento di primo grado, così tacitamente revocando la costituzione, assume che l’assenza di elementi da cui desumere la persistente volontà punitiva in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Igs 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per la fattispecie a giudizio, avrebbe dovuto indurre a ritenere una remissione tacita di querela da parte della p.o.;
2.2 la violazione degli artt. 2,124, 640 cod.pen. e 529 cod.proc.pen. in considerazione della tardività della querela sporta il 16/2/2015 sebbene, secondo quanto affermato dal primo giudice, l’ultima azione delittuosa debba collocarsi alla data del 24 ottobre 2014, coincidente con la consegna alla p.o. dell’assegno risultato privo di fondi di copertura in esito alla presentazione in data 8/11/2014;
2.3 la violazione degli artt. 43 e 640 cod.pen., avendo i giudici di merito ritenuto idoneo ad integrare l’elemento materiale del delitto contestato la consegna di un assegno privo di copertura in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e nonostante il titolo fosse stato emesso da terzi. Aggiunge il difensore che con riguardo al dolo i giudici di merito hanno valorizzato la condotta postfattuale sebbene in materia di truffa contrattuale rilevi esclusivamente il dolo iniziale mentre non risulta argomentata la idoneità decettiva della spendita di un nome falso.
2.4 Con le note d’udienza in data 10/1/2024 il difensore ha confutato le conclusioni rassegnate dal P.g., sostenendo in particolare con riguardo al primo motivo del ricorso principale che sul tema della remissione tacita di querela in presenza di comportamenti incompatibili con la volontà di proseguire nell’azione penale la giurisprudenza di legittimità presenta un panorama frammentato con conseguente necessità di un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte.
1.1 Con riguardo al primo motivo deve rilevarsi che la difesa non contesta l’esistenza dell’istanza punitiva ma ne assume la remissione tacita in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile sebbene questa Corte abbia espressamente escluso siffatto esito. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, in più occasioni precisato che la revoca della costituzione di parte civile effettuata
dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149 – 01), essendo al fine della remissione tacita ex art. 124, comma 3,cod.pen. necessaria la manifestazione non equivoca ed obiettiva, anche per fatti concludenti, del proposito di abbandonare l’istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660 – 01; Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555 01).
La difesa non adduce a conforto del proprio assunto circostanze diverse dalla mancata rassegnazione delle conclusioni in primo grado, ovvero comportamenti univocamente e radicalmente incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva.
Pertanto, la novellata previsione di cui all’art. 152, comma 3, cod.pen. non introduce alcun elemento di frizione sistematica nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il legislatore previsto un’ipotesi tipica d remissione tacita laddove il querelante, all’uopo espressamente avvisato delle conseguenze della mancata comparizione, non si presenti senza giustificato motivo all’udienza in cui è previsto il suo esame quale testimone.
Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che revoca in dubbio la tempestività della querela, trattandosi di profilo
che, come ricordato dal ricorrente, era stato introdotto in primo grado ma non risulta coltivato in appello nonostante la già vigente modifica al regime di procedibilità e, dunque, precluso. Deve aggiungersi in proposito che la doglianza per come formulata postula accertamenti in fatto che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, deo. 2023, Rv. 284438 -01;Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Rv. 271245-01; Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015,Rv. 264847-01) anche in relazione all’individuazione del termine di decorrenza in rapporto alla compiuta conoscenza del fatto delittuoso da parte della vittima.
Destituite di pregio s’appalesano le doglianze in punto di responsabilità formulate con il terzo motivo. Invero, le conformi sentenze di merito hanno dato conto della sussistenza di una condotta artificiosa della COGNOME tesa ad indurre in errore la Vettori circa la propria solvibilità in quanto l’imputata – presentatasi con un falso nome, asserendo di essere in vacanza su una barca- dopo aver effettuato acquisti di biancheria per un modesti importi, creando un affidamento circa la sua serietà commerciale, effettuava in seguito degli ordini per un importo superiore a 36mila euro, consegnando in acconto un assegno “sicuro”, rimasto tuttavia impagato per mancanza di fondi e sottraendosi, infine, ai tentativi della p.o. di contattarla. Lo scrutinio delle emergenze dibattimentali effettuato in sede di merito è improntato a corretti principi giuridici e non mostra criticità giustificative, tenut conto che la Corte territoriale ha disatteso con congrua motivazione i rilievi difensivi in questa sede riproposti, finalizzati, attraverso la parcellizzazione del compendio probatorio, a censurare asseriti difetti motivazionali privi di decisività a fronte delle valutazioni rassegnate.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024
La Consigliera estensore
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