Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Milano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME NOME a Milano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ed NOME COGNOME NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 gennaio 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 16 dicembre 2022, con cui il Tribunale di Milano, ha condanNOME COGNOME alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 240,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. e COGNOME alla pena di mesi 2, giorni 20 ed euro 160,00 in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen.
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 152 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con cui la difesa chiedeva declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita di querela.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’irreperibilità della persona offesa successiva alla querela non comporterebbe la tacita remissione della querela in considerazione della particolare natura del rito scelto dall’imputato.
A giudizio dei ricorrenti, il comportamento della persona offesa NOME COGNOME, la quale, dopo la presentazione della querela e la notifica della citazione a giudizio degli imputati, si sarebbe totalmente disinteressata dello sviluppo del procedimento penale, sarebbe incompatibile con la necessaria persistenza della volontà querelatoria.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 162-ter cod. proc. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’invocata causa estintiva del reato.
La difesa ha evidenziato che il primo giudice, limitandosi a fondare il rigetto della richiesta sull’irreperibilità della persona offesa, non si sarebbe pronunciato sulla congruità dell’offerta reale avanzata dagli imputati, mentre la Corte di merito avrebbe argomentato sull’incongruità dell’offerta in assenza di specifico motivo di appello sul punto con conseguente violazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 131-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento dell’invocata causa di esclusione della punibilità.
I giudici di appello, con motivazione apodittica, avrebbero rigettato la richiesta senza tenere conto del fatto che le condotte poste in essere dai ricorrenti “sono semplicemente il minimum necessario per la realizzazione della condotta”, che il totale disinteresse della persona offesa dimostrerebbe, in punto di logica, la scarsa importanza data al danno subito e che i precedenti penali sarebbero “distanti nel tempo e inconferenti con il tipo di reato di cui al presente procedimento” (vedi pag. 4 del ricorso).
Il ricorrente, con il quarto motivo di mpugnazione, lamenta violazione dell’art. 164 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La Corte di merito, con percorso argomentativo assertivo ed insufficiente, sarebbe giurp ad una prognosi infausta esclusivamente in considerazione della
gravità del danno riportato dalla persona offesa del reato di truffa nonché dei precedenti degli imputati, senza tenere conto del comportamento della persona offesa e del fatto che i precedenti penali sarebbero “distanti nel tempo e inconferenti con il tipo di reato di cui al presente procedimento”.
Il difensore dei ricorrenti, in data 30 maggio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato e non consentito.
Il Collegio intende ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui rinuncia tacita alla querela può essere affermata dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità, solo in presenza di inequivoci, obiettivi e concludenti elementi che risultino incompatibili con la volontà di persistere nella querela (vedi,Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, B. Rv. 277555 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, non massimata).
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente evidenziato l’assenza di elementi da cui desumere una volontà di rinunciare alla querela in precedenza proposta da NOME, anche in considerazione del fatto che la persona offesa non ha partecipato al giudizio in quanto lo stesso è stato definito con le forme del GLYPH ‘1.) rito abbreviato e, quindi, senza che NOME sia stato/ c:itato o chiamato a testimoniare (vedi pag. 6 della sentenza impugnata). Tale valutazione è fondata su una motivazione coerente con le risultanze processuali ed esente da illogicità e, quindi, non è sindacabile in sede di legittimità.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di estinzione del reato ai sen dell’art. 162-ter, cod. pen. in considerazione della mancanza dei presupposti previsti dalla norma invocata dai ricorrenti; i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con gli atti processuali e privo di vizi logici e giuridic hanno, in particolare, rimarcato come gli imputati non abbiano svolto alcuna concreta attività idonea a reperire la persona offesa per renderla edotta dell’offerta di risarcimento da loro proposta ed al contempo sottolineato c:ome tale offerta era pari ad euro 500,00 e, quindi, nettamente inferiore alla somma sottratta – con modalità persona offesa (vedi pag. 6 della sentenza oggetto di ricorso).
Deve essere, in proposito, rilevato che l’estinzione del reato ex art. 162-te pen. è subordinata all’integrale risarcimento del danno e che, di consegue un’offerta di risarcimento inferiore al danno patrimoniale non può essere pres considerazione ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’istituto invocato dalla difesa.
Il Collegio intende, infatti, ribadire il consolidato ed univoc:o orientament giurisprudenza di legittimità secondo cui “la causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitone spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa” (Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280253 – 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 14030 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279082-01 e Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, COGNOME non massimata).
4. Il terzo motivo è aspecifico.
t’ 02 I giudici di appello ha a correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta dei ricorrenti gli della tenuità del fatto, in considerazione della non occasionalità della co posta in essere, del valore significativo del danno arrecato alla persona offes comportamento tenuto dagli imputati dopo la commissione del reato e de precedenti penali di cui i ricorrenti sono gravati (vedi pag. 7 della se impugnata).
La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della te del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disam tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).
5. Il quarto motivo è aspecifico.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze processua priva di illogicità, ha escluso l’applicabilità della sospensione condiziona pena in considerazione della gravità del fatto e della “negativa personalità imputati desunta dai precedenti penali” (vedi pag. 7 della sentenza impugnata
I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto s cui il giudice, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 115-bis cod. pro può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. capacità a delinquere dell’imputato desunta dai precedenti giudiziari ex art comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi alla condotta e alla vita
reo antecedenti al reato (vedi Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 7, Ordinanza n. 30345 del 07/06/2023, Manfrè, Rv. 285098 01; da ultimo Sez. 5, n. 13625 del 15/12/2023, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 4 giugno 2024
li Presidente