Remissione Tacita della Querela: Quando l’Assenza della Vittima Non Basta
L’istituto della remissione tacita della querela è spesso fonte di dibattito nelle aule di giustizia. Molti imputati sperano che la mancata comparizione della persona offesa al processo possa essere interpretata come una volontà di abbandonare l’accusa, estinguendo così il reato. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 17303 del 2024, ha messo un punto fermo sulla questione, ribadendo che l’assenza, da sola, non è sufficiente. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era la presunta violazione della legge processuale: secondo la difesa, il giudice d’appello avrebbe dovuto interpretare la mancata comparizione della persona offesa come una remissione tacita della querela e, di conseguenza, prosciogliere l’imputato. Il ricorrente sosteneva che l’assenza della vittima fosse un segnale inequivocabile del suo disinteresse a proseguire il procedimento penale.
I Principi sulla Remissione Tacita della Querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per riaffermare il suo orientamento consolidato. I giudici hanno spiegato che per aversi una remissione tacita della querela, non basta un comportamento passivo come la mancata comparizione o la rinuncia a costituirsi parte civile. È invece necessaria una “manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione”.
In altre parole, devono essere posti in essere atti e comportamenti concreti che siano in palese e inconciliabile contrasto con la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato, espressa con la querela iniziale. La semplice inerzia o assenza non possiede quella forza comunicativa inequivocabile richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza.
L’Impatto della Riforma Cartabia e la sua Inapplicabilità nel Caso Specifico
Il ricorrente ha anche tentato di far leva sulla recente Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), che ha introdotto una nuova ipotesi di improcedibilità. L’art. 152, terzo comma, del codice penale, prevede oggi che se la persona offesa, regolarmente citata come testimone, non compare senza un giustificato motivo, la querela si intende rimessa.
Tuttavia, anche questo argomento è stato respinto. La Corte ha osservato che questa nuova norma ha un presupposto applicativo ben preciso e non derogabile: la persona offesa deve essere stata formalmente e regolarmente citata a comparire in qualità di testimone. Nel caso di specie, come emergeva dalla sentenza impugnata, la persona offesa non era stata nemmeno citata per il giudizio d’appello. Di conseguenza, mancando il presupposto fondamentale della citazione, la norma non poteva trovare applicazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e si fondano su due pilastri. In primo luogo, la volontà di rimettere la querela deve essere certa e non può essere presunta da un comportamento ambiguo come l’assenza. La giustizia penale richiede certezze, e l’inerzia della vittima può essere dovuta a molteplici fattori (paura, difficoltà logistiche, dimenticanza) che non necessariamente coincidono con un perdono o con la volontà di non vedere punito il colpevole. In secondo luogo, l’applicazione delle nuove norme procedurali, come quelle introdotte dalla Riforma Cartabia, deve avvenire nel rigoroso rispetto dei presupposti indicati dal legislatore. La mancata citazione del querelante come testimone impedisce in radice di poter applicare la nuova causa di improcedibilità, che è stata pensata proprio per sanzionare l’inerzia del querelante di fronte a un preciso onere processuale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la strada per ottenere una declaratoria di estinzione del reato per remissione tacita della querela è stretta. Non basta sperare nell’assenza della vittima. La giurisprudenza richiede un “quid pluris”, un comportamento attivo e inequivocabile che dimostri la volontà di porre fine alla richiesta di punizione. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un importante promemoria sulla necessità di verificare attentamente i presupposti di legge prima di invocare istituti che, sebbene previsti, sono soggetti a un’interpretazione rigorosa per garantire la certezza del diritto e la tutela delle vittime.
L’assenza in aula della persona offesa comporta automaticamente la remissione tacita della querela?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la sola mancata comparizione della persona offesa non è sufficiente per integrare una remissione tacita, in quanto non costituisce una manifestazione inequivocabile della volontà di abbandonare la richiesta di punizione.
Cosa serve per configurare una remissione tacita della querela?
È necessario un comportamento attivo e inequivocabile del querelante che sia palesemente incompatibile con la volontà di perseguire penalmente l’imputato, manifestata con la querela iniziale. La semplice inerzia o assenza non è sufficiente.
In quali condizioni la mancata comparizione del querelante, dopo la Riforma Cartabia, causa l’improcedibilità del reato?
La Riforma Cartabia (art. 152, co. 3, c.p.) prevede che la querela si consideri rimessa se il querelante, dopo essere stato regolarmente citato a comparire come testimone, non si presenta in udienza senza un giustificato motivo. Il presupposto essenziale, quindi, è che vi sia stata una formale e valida citazione a testimoniare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17303 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale per non aver rilevato il giudice la remissione tacita della querela dalla mancata comparizione della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si ha remissione tacita della querela in caso di mancanza o rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria una manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione che determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660 – 01; Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555-01; Sez. 2, n. 11108 del 17/01/2024, COGNOME, non massimata);
rilevato, inoltre, che l’improcedibilità prevista dall’art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, INDIRIZZO, Rv. 285064 – 01), circostanza non rilevabile nella specie (vedi ir proposito quanto indicato a pagina 3 della sentenza impugnata in ordine alla mancata citazione della persona offesa nel giudizio di appello);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Consit :re e