Remissione tacita di querela: quando l’assenza della vittima non estingue il reato
La remissione tacita di querela è un istituto giuridico che consente di estinguere un reato attraverso un comportamento della persona offesa che manifesta in modo inequivocabile la sua volontà di non voler più perseguire penalmente l’autore del fatto. Tuttavia, non ogni assenza della vittima in tribunale può essere interpretata in tal senso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se l’assenza è dovuta all’impossibilità di rintracciare la persona offesa, non si può parlare di remissione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato nei gradi di merito. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto interpretare la mancata comparizione della persona offesa all’udienza, in cui era stata citata come testimone, come una remissione tacita di querela. A suo avviso, tale assenza dimostrava un disinteresse verso l’esito del processo, equivalente a una volontà di ritirare la querela precedentemente sporta.
La Decisione della Corte e la remissione tacita di querela
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno confermato che l’assenza della persona offesa non può, automaticamente, essere equiparata a una remissione della querela. Per poter attribuire un tale significato all’assenza, è necessario che questa sia il risultato di una scelta libera e volontaria, indice di un’effettiva volontà di abbandonare l’istanza punitiva.
Le Motivazioni della Decisione
Il punto centrale delle motivazioni risiede nella condizione di irreperibilità della persona offesa. La Corte d’Appello aveva già evidenziato, come riportato nell’ordinanza, che la citazione della vittima non era andata a buon fine proprio perché quest’ultima risultava irreperibile. Di conseguenza, la sua mancata presenza in aula non derivava da una sua decisione, ma da un impedimento oggettivo che ne aveva precluso la partecipazione. Non potendo essere informata dell’udienza, la persona offesa non ha avuto la possibilità di scegliere se presentarsi o meno. Pertanto, la sua assenza non poteva in alcun modo essere interpretata come un comportamento concludente dal quale desumere la volontà di rimettere la querela. Il ricorso è stato quindi giudicato infondato e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: la remissione tacita di querela richiede un comportamento attivo o omissivo che sia inequivocabilmente interpretabile come una rinuncia all’azione penale. L’assenza della vittima in aula può costituire un indizio in tal senso solo se è volontaria e ingiustificata. Qualora, come nel caso di specie, l’assenza sia dovuta a cause di forza maggiore o all’impossibilità di notificare la citazione, come l’irreperibilità, non le si può attribuire alcun valore ai fini dell’estinzione del reato. La decisione sottolinea l’importanza di accertare le ragioni della mancata comparizione prima di poterne trarre conseguenze giuridiche così significative.
L’assenza in aula della persona offesa costituisce sempre remissione tacita di querela?
No. L’assenza deve essere una scelta volontaria e ingiustificata, tale da manifestare in modo inequivocabile la volontà di non voler più perseguire l’autore del reato. Non può essere considerata tale se è dovuta a cause di forza maggiore.
Cosa accade se la persona offesa non si presenta perché è irreperibile?
Se la persona offesa è irreperibile e la sua citazione come testimone non è stata possibile, la sua assenza non può essere considerata una remissione tacita della querela. Questo perché la mancata comparizione non deriva da una sua scelta volontaria, ma da un’impossibilità oggettiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43332 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43332 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza d violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato remissione tacita di querela dovuta alla mancata comparizione della persona offes all’udienza in cui era stata citata come testimone, è meramente riproduttivo profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravam corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 3 ove la Co evidenziato che la citazione della persona offesa non era stata possibile, pe irreperibile e che, pertanto, non poteva desumersi dalla sua assenza la volont rimettere la querela);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data dà ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale