Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME ANAGNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza n confronti di COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 febbraio 2024 il Tribunale di Frosinone dichiarava non dove procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui agli artt. 110, 646 e 61 nn. 7) e 11) cod. pen. ascrittogli per intervenuta remissi querela e successiva accettazione; il Tribunale, in particolare, applicava il d di cui all’art. 152 terzo comma n. 1) cod. pen. a tenore del quale si ha remi tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza quale è stato citato in qualità di testimone; per l’appunto nel caso di s
querelante COGNOME NOME, regolarmente citato per rendere testimonianza all’udi del 16 febbraio 2024, non era comparso senza addurre alcuna giustificazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione ex art. 56 cod. proc. pen. il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma chiedendone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio e articolando un unic motivo, con il quale deduceva che nella specie, essendo il querelante una pers giuridica e il testimone citato il legale rappresentante della stessa, non trovare applicazione il disposto di cui all’art. 152 comma 3 n. 1) su citato po comportamento incompatibile con la manifestazione della volontà punitiva costituito dalla mancata comparizione all’udienza, era stato posto in essere soggetto diverso dal querelante, considerato che chi propone querela in nome per conto di una persona giuridica non si identifica con essa; osservava altre nel caso di specie non era neppure certo che il testimone citato, COGNOME NOME data della mancata comparizione fosse ancora il legale rappresentante de persona giuridica querelante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 1, comma 1, lett. h), del d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dicembre 2022, ha introdotto, in ossequio alla previsione contenuta nella le delega, la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen., i della quale vi è remissione tacita di querela quando il querelante, s giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qu di testimone.
Tale modifica legislativa ha richiesto, coerentemente, l’introduzione, ad o dell’art, 41, comma 1, lett. t), n. 1), d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, d-bis), comma 3, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza dell l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizio senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comp come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui e consentita.
La stessa modifica legislativa ha richiesto altresì, sempre per evidenti ragi coerenza del sistema, l’introduzione, ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. medesimo d. Igs. n. 150 del 2022, della disposizione di cui al comma 1-b dell’art. 133 cod. proc. pen., a tenore della quale la disposizione di precedente comma 1, concernente l’accompagnamento coattivo del testimone
regolarmente citato che omette di comparire senza un legittimo impedimento, non si applica nel caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.
Tale ultima precisazione (“limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela”) si è resa necessaria i ragione dell’esistenza, per l’appunto, di casi in cui tale meccanismo, previst tendenzialmente in termini di automaticità, non opera; il riferimento è all’art. 152, comma 4, cod. pen., pure introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, che, tutela dei soggetti deboli, prevede una serie di eccezioni all’operatività d disposto di cui al precedente comma 3 n. 1), concernenti i casi di incapacità del querelante, o di querelante in condizione di particolare vulnerabilità ai sens dell’art. 90 quater cod. proc. pen., o di querela sporta in qualità di esercente responsabilità genitoriale su un minore o di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell’interesse della persona offesa priva in tutto o in parte autonomia, ovvero di curatore speciale nomiNOME ai sensi dell’art. 121 cod. pen.; si è osservato, nella relazione illustrativa, che in tali casi la limita degli effetti dell’automatismo che annette alla mancata comparizione il valore di remissione di querela tende a scongiurare il rischio che eventuali negligenze del rappresentante non comparso come testimone possano risolversi in una diminuzione di tutela per gli interessi del rappresentato.
Come si vede, la legge non contempla il caso, qui in esame, di querela sporta dal soggetto in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.
La questione da esaminare, rispetto alla quale non costano precedenti, è dunque la seguente: se la disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) cod pen. operi anche nel caso in cui il testimone citato e non comparso all’udienza senza giustificato motivo abbia in precedenza sporto querela in qualità di legale rappresentante in carica dell’ente-persona offesa.
Si deve innanzitutto osservare che la disposizione in argomento recepisce una prassi diffusa dettata da intenti deflattivi, recepita dalla giurisprudenza legittimità, in forza della quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà
interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239; conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, COGNOME, non massimata, e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484).
Non sono mancate, nella giurisprudenza di legittimità, pronunce che hanno opportunamente posto l’accento sul fatto che la volontà di rimettere la querela, manifestata dal querelante citato a comparire in qualità di testimone e non comparso, debba essere effettiva, ciò che del resto è suggerito dallo stesso tenore letterale della disposizione di nuovo conio, che collega l’effetto del remissione alla mancata comparizione del querelante “senza giustificato motivo”.
Si è, in particolare, osservato che la nuova disciplina non esime il giudice da compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, Larocca Rv. 285321, che ha osservato che “la costituzione di parte civile, ritualmente intervenuta nel caso di specie all’udienza … rappresenta, all’evidenza, u elemento idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela, sicché essa imponeva la verifica di tale volontà”).
Si è, coerentemente, ritenuto, “in maniera sistematicamente inevitabile (e in linea di continuità con la riflessione giurisprudenziale i cui esiti sono stati trasfusi nella Novella; cfr. Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, B., Rv. 277555 secondo cui i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querel devono essere non equivoci obiettivi e concludenti e vanno di volta in volta valutati dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile nel giudizio di legittimità)”, che l’attivazione della sequenza procedi mentale diretta facta condudentia debba essere necessariamente ancorata “ad una valutazione non superficiale
all’accertamento della sopravvenuta improcedibilità per del requisito della mancanza di giustificazioni della mancata comparizione … Spetterà dunque al giudice, anche di ufficio, svolgere ogni utile verifica in tema di sussistenza o meno del giustificato motivo richiesto dalla fattispeci processuale, in particolare laddove emergano circostanze da cui poter fondatamente desumere la sussistenza di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altre utilità ovvero comunque un’illecita interferenza. Solo all’esito di un simile doveroso controllo (laddove necessario), l’eventuale
assenza del querelante potrà essere interpretata come fatto incompatibile con la volontà di voler ulteriormente insistere per la punizione del colpevole” (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada, Rv. 285064 – 01).
Del resto, già anteriormente all’introduzione della disposizione in argomento la giurisprudenza di legittimità aveva posto l’accento sulla necessità di accertare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela.
Si era, in particolare, osservato che “integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela. (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 – 01, che tratta di un fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pac che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela senza dare conto di due verbali di causa in cui risultava una espressa volontà di segno opposto delle persone offese).
Come si vede, sia il tenore letterale della nuova disposizione in tema di remissione tacita di querela che le pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema enucleano il principio secondo il quale, pur considerando l’automatismo del meccanismo processuale, il giudice deve procedere all’accertamento dell’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela ogni volta che per qualsiasi motivo – vuoi in considerazione delle vicende processuali (costituzione di parte civile o espressa volontà di mantenere la querela manifestata in udienza), vuoi per ragioni attinenti alla valutazione della legittimit dell’impedimento a comparire addotto dal querelante citato in qualità di testimone – sorgano dubbi al riguardo.
Ritiene la Corte che nel caso qui trattato tali dubbi possano essere fugati da un duplice accertamento, necessario perché sia possibile riferire, in termini di certezza, all’ente rappresentato l’effettiva volontà di rimettere la querel manifestata dal rappresentante con il comportamento concludente previsto dalla norma.
Deve, innanzitutto, essere accertato che il legale rappresentante dell’entepersona offesa che ha proposto la querela in nome e per conto del proprio rappresentato conservi la predetta qualità alla data dell’udienza alla quale, pur regolarmente citato, non sia comparso senza giustificato motivo.
Risulta, invero, del tutto evidente che la mancata comparizione di un testimone che alla data dell’udienza non sia più legato da alcun rapporto giuridico con l’ente-persona offesa non consente di riferire in alcun modo tale comportamento alla persona giuridica querelante, così che viene a mancare il presupposto – costituito dalla mancata comparizione del querelante – per l’attivazione del meccanismo previsto dalla disposizione di cui all’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen.
In secondo luogo, è necessario accertare che il legale rappresentante che ha proposto la querela sia statutariamente legittimato dall’ente rappresentato, non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone, a rimettere la querela.
Invero, la riferibilità all’ente rappresentato del comportamento concludente previsto dalla norma di nuovo conio e adottato dal legale rappresentante può essere ritenuta in termini di certezza soltanto con la espressa previsione, nello statuto dell’ente, del potere del legale rappresentante di rimettere la querela semplicemente non comparendo all’udienza per la quale sia stato citato come testimone; in assenza di una tale previsione statutaria residuerebbe sempre il dubbio circa la riferibilità del comportamento costituente remissione tacita all’ente-persona offesa, piuttosto che al teste persona fisica non comparso.
Nel caso di specie dall’esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, emerge che entrambe le suddette condizioni non risultano verificate, così che non vi può essere certezza della riferibilità del comportamento del testimone citato e non comparso all’udienza di gravame all’ente-persona offesa, ciò che impedisce l’attivazione del meccanismo automatico previsto dall’art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso il 13/06/2024