Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 07/07/2023 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 luglio 2023 la- Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa il 15 ottobre 2021 dal Tribunale di Rimini.
1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i vizi esiziali di motivazione e le violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado:
1.1.1. rigettato il motivo di appello proposto in tema di difetto della condizione di procedibilità esplicita, non avendo la persona offesa, nel testo verbalizzato della querela sporta, chiesto la punizione del responsabile della condotta, limitandosi solo a sporgere formale querela per i fatti descritti.
1.1.2. rigettato il motivo di gravame proposto in tema di revoca implicita della querela per effetto della irreperibilità (antecedente all’atto di esercizio dell’azione penale) e del rigetto della richiesta di assoluzione nel merito, attesa la inutilizzabilità ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali rese alla polizi giudiziaria dalla persona offesa della truffa, acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto con l’interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell’art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali della principale ed anzi unica fonte di prova dichiarativa (persona offesa) rispetto alla truffa descritta al capo unico di imputazione siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.), nonostante l’evidenza originaria della precarietà residenziale dell’offeso. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, aveva opposto argomenti vuoti, limitandosi a richiamare concetti non aderenti alla peculiare realtà processuale;
1.1.2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l’aspetto della violazione degli artt. 512 bis, 526 comma 1 bis e 495, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, volontariamente sottrattasi al processo cui aveva dato impulso.
I due motivi processuali di ricorso sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con le motivazioni spese nel merito con la doppia decisione di condanna conforme.
t 2.1. Il primo motivo è estrinsecamente aspecifico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della pronuncia di appello, che aveva affrontato e superato il motivo di gravame. La Corte territoriale ha infatti ben spiegato che sia l’intestazione (verbale di ricezione di “querela”) che il contenuto dell’atto integrante la condizione di procedibilità, esprimono la chiara volontà di punizione
“formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti”. Ai sensi dell’art. 152 cod. pen., si ha remissione extraprocessuale tacita della querela, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. L’art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha novellato tale disposizione, introducendo, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone». Nella generalizzata ottica della recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell’illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all’accertamento di fatti e responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria, la norma recepisce e formalizza una prassi diffusa nella quotidianità giudiziaria, dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267239, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 42334 del 20/10/2022, COGNOME, non nnassimata, e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484).
Per evidenti ragioni di coordinamento di sistema, è stato del pari introdotto il citato comma 1-bis dell’art. 133 cod. proc. pen, che limita il potere di disporre l’accompagnamento coattivo del testimone e di altri soggetti processuali, qualora la mancata comparizione del querelante integri una remissione tacita della querela (Cass., sez. Il, 28 giugno 2023, n. 33648, Rv. 285064 – 01).
Ciò posto, nella fattispecie il teste si è meramente allontanato dal centro di accoglienza dove era collocato e il fatto che abbia fatto perdere le proprie tracce, come risulta dal verbale di vane ricerche in atti, non è incompatibile con la sua volontà di persistere nella querela, non avendo egli ricevuto alcun avvertimento in tal senso, e non essendovi alcun obbligo giuridico, per il querelante, di presenziare al processo, celebratosi oltre cinque anni dopo i fatti.
2.2. Manifestamente infondata e meramente reiterativa del corrispondente motivo di gravame è pure la censura con cui si è dedotta la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo il quale la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. Tale disposizione va intesa nel senso che l’utilizzazione delle dichiarazioni è preclusa dalla verifica che «il soggetto, avendone comunque avuto conoscenza, non si è presentato all’esame
in dibattimento o in rogatoria, quali che siano i motivi della mancata presentazione, purché ovviamente riconducibili ad una sua libera scelta, e cioè ad una scelta non coartata da elementi esterni» (così Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250198; Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225470). Pertanto, per quanto non sia necessario che venga in rilievo la specifica volontà di sottrarsi al contraddittorio, occorre pur sempre che il soggetto possa avere contezza della prevista comparizione, in modo che la mancata presenza possa dirsi dipendente da libera scelta, in qualsivoglia guisa motivata: in tale prospettiva la circostanza che il soggetto sia risultato irreperibile, senza aver ricevuto notizia della citazione, pur da sola non decisiva, suffraga sul piano sintomatico l’assunto che la mancata comparizione non abbia costituito il risultato di una sua scelta, in assenza di elementi dai quali quella scelta possa essere se del caso desunta, che nel caso di specie non risultano né dalla difesa sono stati indicati. La Corte territoriale si è attenuta a questo principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 43899 del 28/06/2018, Tropeano, Rv. 274278; Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017, Afif, Rv. 271713; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397; Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L.R., Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, COGNOME, Rv. 261265).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
3.1 Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 3.2. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.