Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 479 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 23/09/1956 avverso la sentenza del 24/03/2023 del GIUDI:COGNOME di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il rcorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di pace di Catania condannava NOME COGNOME per il reato previsto dall’articolo 633 cod. pen..
Avverso tale sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione così riqualificato dal tribunale il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (152 cod. pen.): il reato sarebbe estinto per remissione tacita di querela: la mancata comparizione del querelante all’ udienza dell’Il maggio 2018 ed a quella successiva integrerebbe remissione tacita di querela ed imporrebbe la dichiarazione di improcedibilità del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1.11 collegio riafferma che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dell’interpretazione della sua eventuale assenza come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, dovendo il giudice comunque dare conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà d persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 – 01; Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 01).
Nel caso in esame la citazione del querelante avveniva “con diffida” all’udienza dell’il maggio 2018; tuttavia il 23 novembre 2018, quando si disponeva un rinvio per adesione dei difensori all’astensione di categoria, la citazione veniva rinnovata, ma l’avvertiment che la mancata comparizione del querelante sareblbe stata interpretata come remissione tacita non veniva somministrato.
Dunque alla mancata comparizione in seguito a tale seconda citazione dell’offeso non può essere attribuita la volontà di rimettere la querela, non essendo stato somministrato il necessario avviso.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2023.