Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10032 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10032 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Avellino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 giugno 2025, il Tribunale di Avellino ha dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione di querela nei confronti degli imputati in relazione alle ipotesi di reato loro ascritte, in quanto la persona offesa, chiamata a testimoniare, non era comparsa senza alcun giustificato motivo.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha proposto ricorso denunciando violazione di legge e deducendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i presupposti per una declaratoria di
immediata improcedibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per intervenuta remissione tacita di querela ex art. 152, comma 3, n. 1 cod.pen. non sussistendo in atti prova di una regolare notifica della citazione a comparire nei confronti della persona offesa. La mancata comparizione di quest’ultima era dovuta ad una causa incolpevole riconducibile ad un errore materiale, avendo la persona offesa ricevuto la citazione destinata ad altra persona in relazione a diverso procedimento penale.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’ipotesi di remissione tacita è disciplinata dall’art. 152, comma 3, cod.pen., come modificato dal d.lgs. 150/2022, e ricorre quando il comportamento della persona offesa risulti incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
L’art. 41, comma 1, lett. t ), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la lettera dbis ) del comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l’atto di citazione contiene l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante, all’udienza in cui è citato a comparire quale testimone, integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. Anche prima dell’entrata in vigore della suindicata norma, questa Corte aveva affermato che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239), fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 – 01). È stato, altresì, ritenuto che il nuovo art. 142, comma 3, lett. d-bis ), disp. att. cod. proc. pen. non esime il giudice dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussistano elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà ( Sez. 5, n.43636 del 05/10/2023, Rv. 285321 -01; Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Rv. 285064 -01, che ha fatto salvo, nell’ipotesi di mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone, il potere-dovere del giudice di accertare che l’assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, in analogia a quanto previsto dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.).
Nella fattispecie in esame risulta dalla lettura degli atti e dalla deduzione posta dal Procuratore ricorrente a fondamento del ricorso che la persona offesa, non è stata regolarmente citata a comparire per l’udienza relativa al procedimento che la interessava, avendo ricevuto, per mero errore materiale, la citazione a comparire per l’udienza di un diverso procedimento penale, essendosi verificato lo scambio del contenuto di due atti giudiziari: quello riguardante il procedimento in esame e quello relativo a diverso procedimento penale; la parte offesa di tale ultimo procedimento ( NOME COGNOME) ha ricevuto la citazione destinata effettivamente a NOME COGNOME , persona offesa nell ‘ odierno procedimento.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere integrata l ‘ ipotesi di revoca tacita di querela ex art. 152, comma 3, cod.pen., in quanto la mancata partecipazione all ‘ udienza della persona offesa chiamata a rendere esame non è stata espressione di una scelta consapevole.
Ne consegue la fondatezza del motivo e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Alla stregua del nuovo disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024), il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché, il rinvio va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica.
Così è deciso, 12/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME