Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40645 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 del GIUDICE DI PACE di ASTI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Asti lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che deduce l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, è manifestamente infondato dato che la persona offesa si è presentata e ha deposto all’udienza del 20 maggio 2022; mentre non può desumersi una remissione tacita dalla mancata partecipazione all’udienza del 17 febbraio 2023, dato che, non essendo costituita parte civile, non aveva alcun dovere di presentarsi;
Considerato che le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici dì legge, sono generiche, poiché non indicano quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice a concedere quanto richiesto, peraltro, ai sensi dell’art. 60 d. Igs. n. 274 del 2000 la sospensione condizionale della pena è si applica alle pene irrogate dal giudice di pace;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023