Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49698 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49698 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MORMONE COGNOME n. in Germania DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 1/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità ricorso;
letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte rassegnate dal difensore, AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 13/10/2022, aveva riconosciuto il COGNOME responsabile dei delitti di rapina aggravata e furto aggravato, condannandolo- in esito a giudizio abbreviato e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, tra cui la contestata recidiva, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro mille di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge in relazione agli artt. 152, comma 3, cod.pen. e 90bis comma nbis cod.proc.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione difensiva in ordine alla necessaria verifica in relazione alla fattispecie di contestata al capo 2 della persistente volontà punitiva della p.o. Infatti, una corretta let dell’art. 152, comma 3, cod.pen. impone ai giudici d’appello l’accertamento dell’effettiva volontà della p.o. nonostante l’instaurato giudizio abbreviato. Aggiunge, inoltre, che una interpretazione sistematica della disposizione in esame impone di equiparare al fine della remissione tacita di querela la mancata comparizione della p.o. citata come teste all’omessa costituzione di parte civile della stessa. Nella specie, pertanto, la mancata designazione di u difensore da parte della Oviesse e la mancata costituzione di parte civile sono elementi da ritenere incompatibili con la volontà di persistere nella querela.
2.2 II difensore reitera in proposito la questione di incostituzionalità dell’art. 152 com 3 cod.pen. e dell’art. 90 bis comma 1 lett. n bis codice di rito per contrasto con l’art. 3 d Carta Fondamentale nella parte in cui non prevede che la querela debba ritenersi tacitamente rimessa laddove la p.o. non si é costituita parte civile nel processo.
2.3 La violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato sub 2 qual furto aggravato piuttosto che furto semplice o furto minore ex art. 626 cod.pen. Secondo il difensore non vi sono elementi per ritenere che il furto sia stata commesso previa rimozione dei dispositivi antitaccheggio in quanto non vi è corrispondenza tra il numero dei capi sottrat e i dispositivi rinvenuti e sottoposti a sequestro che ben potrebbero essere riferibili ad al furti addebitabili a terzi.
2.4 La violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina aggravata in furto semplice e minaccia in quanto la Corte territoriale non ha considerato che la minaccia rivolta alla cassiera non era finalizzata all’impossessamento dei capi d’abbigliamento, ma dell’incasso dalla stessa custodito, sicché deve escludersi l’unitarietà dell’azione.
2.5 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena base e dell’aumento a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che il Giudice avrebbe dovuto officiosamente verificare la permanenza della volontà punitiva in capo alla p.o. querelante e che, in ogni caso, la mancata costituzione di parte civile doveva essere interpretata alla stregua di una rinunzia tacita all’istanza punitiva in tal senso deponendo tenore degli artt, 152, comma 3, cod.pen. e 90 bis comma 1 lett. n.bis cod.proc.pen., disposizioni che prevedono che la mancata comparizione in udienza della p.o. citata quale testimone comporta la remissione tacita di querela.
L’assunto di un onere a carico del giudice in ordine alla perdurante volontà punitiva del querelante è destituita di giuridico fondamento ove si consideri che la L. 150/22 ha escluso la necessità di qualsiasi sollecitazione nei confronti della pp.00. finanche nell’ipotesi di modif del regime di procedibilità. Infatti, a norma dell’art. 85 d. lgs n. 150/22 costituiva onere d p.o. attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela nel termine trimestrale decorrente dall’entrata in vigore della riforma, senza diritto alla previa informazione da part dell’autorità giudiziaria, sussistente solo nell’ipotesi di misure cautelari in corso (in tal s Sez. 1, n. 31451 del 07/06/2023, Rv. 284841 – 01). Non è dunque ravvisabile a carico del giudice un indistinto onere di verifica circa la persistente volontà querelatoria dell’offeso.
1.1 Manifestamente infondata è anche la prospettata eccezione di incostituzionalità, come già argomentato dalla Corte territoriale, non essendo dato ravvisare alcuna violazione del parametro di cui all’art. 3 Cost. alla stregua dell’interpretazione consolidata fornita dal Giud delle Leggi. Infatti, la querela è atto d’impulso processuale consistente in un negozi unilaterale con il quale il dichiarante manifesta la volontà che si proceda all’accertamento de reato e alla punizione del colpevole,mentre la costituzione di parte civile comporta l’esercizi del diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno da reato nell’ambito del processo penal sebbene siffatto diritto sia autonomamente e alternativamente azionabile in sede civile. L’assenza di costituzione di parte civile non si presta pertanto ad essere interpretata quale “inerzia concludente”, idonea ad attestare univocamente il disinteresse alle sorti del processo e la rinunzia all’istanza punitiva del responsabile.
Il terzo motivo reitera rilievi già valutati fin dal primo grado (pag. 8) e disattes corretti argomenti giuridici con i quali il ricorrente non si confronta criticamente. La Cort merito ha evaso le doglianze difensive con motivazione congrua, illustrando le ragioni ostative all’esclusione dell’aggravante contestata al capo 2 e alla ravvisabilità di un furto d’uso che
difesa mira a scardinare attraverso un’alternativa lettura delle emergenze fattuali che non può trovare ingresso in questa sede.
Generica e, comunque, destituita di fondamento risulta anche la censura in punto di qualificazione giuridica del delitto di rapina di cui al capo 1), espressamente persuasivamente confutata dai giudici territoriali nei gradi di merito, i quali hanno evidenzia la valenza unitaria della condotta delittuosa e la piena integrazione dell’illecito contestato
Anche le conclusive censure in punto di dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata segnalato l’impossibilità di rivisitare il giudizio comparazione alla luce della recidiva contestata, la già avvenuta valorizzazione della condotta postfattuale al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche e la congruità della pena irrogata in tutte le sue componenti, ascrivendo il modesto discostamento dai minimi della pena base e la misura del pur contenuto incremento ex art. 81, comma 2, cod.pen. alle allarmanti modalità della rapina sub 1) e alla personalità del prevenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente