Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30236 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30236 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI POTENZA
nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a BARI il 18/08/1977
COGNOME NOME nata a GRAVINA DI PUGLIA il 21/05/1982
avverso la sentenza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore general NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Potenza ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Matera in composizione monocratica che, in data 05/03/2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per essere il reato di cui all’art. 646 cod. pen. estinto per intervenuta remissione taci querela.
A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell’art. 142, comma 3, lett. d -bis disp. att. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto che, all’udienza del 21/10/2024, era stata ammessa la costituzione di parte civile, ed ha richiamato l giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di remissione tacita della querela, secondo la quale, anche a seguito dell’introduzione della lett. d -bis), comma 3, dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 forza della quale l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimon integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esoner dal compito di verificare l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualor procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volo (Sez. 5, n. 43636 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285321 – 01).
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul che la volontà di tacita remissione della querela, nel caso specifico, doveva ritene ragionevolmente desumibile dalla verifica, svolta in sede preliminare, della regolare citazio effettuata a mani della persona interessata NOME e dall’assenza in aula del difensore di parte civile, come risulta dalla lettura del verbale dell’udienza del 5/3/ ragioni ritenute sufficienti a suffragare la motivazione del giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto la let bis) al comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l’atto di cit contiene l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire quale testimone integra remissione tacita di querela, casi in cui essa è consentita.
Come è noto, si tratta di disposizione che “codifica” l’orientamento della giurisprudenza legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione a udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persister
nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 – 01), fermo restando, però, che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità
degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801
29/01/2021, Statuetta, Rv. 280484 – 01).
Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, pertanto, il nuovo art. 142, comma 3, lettera
d
-bis), disp. att. cod. proc. pen. non esime il giudice dal compito di verificar
l’effettiva volontà del querelante di rimettere la querela, qualora nel procedimento sussist elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà (Sez. 5, n. 43636
05/10/2023, COGNOME, Rv. 285321 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta
remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).
2. Nel caso di specie, dal verbale dell’udienza del 21/10/2024 emerge che, in tale occasione, veniva ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa NOME
NOME: detta costituzione, ritualmente intervenuta, rappresenta, all’evidenza, un element idoneo a far sorgere il dubbio circa la volontà del querelante di rimettere la querela (cfr., S n. 43636/2023, cit.), sicché essa imponeva la verifica di tale volontà.
La motivazione contestuale della sentenza impugnata, invece, non dà conto di siffatta verifica, limitandosi a constatare la mera assenza della persona offesa, nonostante la ritua citazione con l’avvertimento che la mancata partecipazione all’udienza avrebbe potuto essere intesa quale remissione tacita della querela, senza alcuna valutazione della già intervenut costituzione di parte civile.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera, in diversa composizione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L’estensore Il Presidente