Remissione Querela: Quando non Basta a Estinguere il Reato
La remissione querela è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che permette di estinguere un reato attraverso la volontà della persona offesa. Tuttavia, il suo effetto non è sempre automatico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45800/2023) chiarisce un punto cruciale: se il ricorso dell’imputato è inammissibile, la successiva remissione non ha alcun effetto e la condanna diventa definitiva. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Ricorso dopo la Condanna per Truffa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
Mentre il giudizio di legittimità era in corso, è intervenuto un fatto nuovo e potenzialmente risolutivo: la persona offesa dal reato ha formalizzato la remissione della querela, e l’imputato l’ha ritualmente accettata. In circostanze normali, questo atto avrebbe dovuto portare all’estinzione del reato e alla chiusura del procedimento.
La Sorpresa Processuale: l’Inammissibilità del Ricorso
Nonostante l’accordo tra le parti, la Corte di Cassazione ha seguito un percorso logico-giuridico differente. Prima di poter valutare gli effetti della remissione, i giudici hanno esaminato in via preliminare la validità formale del ricorso presentato dall’imputato. L’esito di questa analisi è stato negativo: il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Questa dichiarazione ha avuto un effetto a catena determinante. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità dell’impugnazione impedisce di esaminare qualsiasi altra questione, inclusa la causa di estinzione del reato sopravvenuta, come la remissione querela. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata irrevocabile e definitiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione sulla base di un principio consolidato di procedura penale. L’esame dell’ammissibilità di un ricorso è una questione pregiudiziale che deve essere risolta prima di ogni altra. Se un ricorso presenta vizi che ne determinano l’inammissibilità, si crea una barriera che impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito della vicenda.
In pratica, l’atto di impugnazione viziato non è idoneo a instaurare un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte. La sentenza impugnata passa quindi in giudicato, cioè diventa definitiva, nello stesso momento in cui viene dichiarata l’inammissibilità. A quel punto, qualsiasi evento successivo, come la remissione querela, diventa giuridicamente irrilevante perché interviene quando il processo è, di fatto, già concluso con una condanna definitiva. L’imputato, a causa del suo ricorso inammissibile, è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
La sentenza in esame offre una lezione fondamentale sull’importanza della diligenza e della perizia tecnica nella redazione degli atti processuali. Dimostra che la risoluzione bonaria di una controversia penale, tramite la remissione querela, può essere vanificata da un errore procedurale. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la massima attenzione deve essere posta alla correttezza formale del ricorso, poiché un vizio può precludere l’applicazione di istituti favorevoli e portare alla cristallizzazione di una condanna penale che, altrimenti, si sarebbe potuta evitare.
La remissione della querela estingue sempre il reato?
No. In questo caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che se il ricorso presentato dall’imputato è inammissibile, la successiva remissione della querela non ha effetto, perché la sentenza di condanna diventa definitiva con la dichiarazione di inammissibilità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a tremila euro.
Chi paga le spese quando viene ritirata una querela?
La legge (art. 340, comma 4, c.p.p.) prevede che le spese del procedimento siano a carico della persona che ritira la querela (querelante), salvo diverso accordo tra le parti. Tuttavia, in questo caso, le spese e una sanzione aggiuntiva sono state addebitate all’imputato a causa dell’inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45800 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENAFRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso in data 26/1/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Isernia in data 21/4/2022;
rilevato che con i motivi di ricorso si contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 640 e 131 bis cod. pen.;
considerato che successivamente è pervenuta remissione di querela da parte di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen., ritualmente accettata dall’imputato.
Ciò premesso, la sentenza va annullata senza rinvio, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod.pen.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023
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