Remissione di querela in Cassazione: una via per l’estinzione del reato anche dopo la condanna
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento che può portare all’estinzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: è possibile far valere la remissione, intervenuta dopo la sentenza di condanna, anche attraverso un ricorso proposto al solo fine di ottenerne il riconoscimento. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia continuata (artt. 81 cpv e 612 c.p.), confermata dal Tribunale in secondo grado. Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione. La particolarità del ricorso non risiedeva in una contestazione nel merito della condanna, ma in un evento successivo ad essa.
Infatti, dopo l’emissione della sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per presentare il ricorso, la persona offesa aveva formalmente rimesso la querela. L’imputato, a sua volta, aveva accettato tale remissione. Questo accordo tra le parti veniva formalizzato in un verbale redatto presso una stazione dei Carabinieri.
La validità della Remissione di Querela post-sentenza
Il cuore della questione giuridica verte sulla possibilità di introdurre nel processo di Cassazione una remissione di querela che, pur essendo ritualmente accettata, è intervenuta dopo la sentenza di condanna. La Suprema Corte ha risolto il dubbio in senso positivo, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016).
Secondo questo principio consolidato, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se ha l’unico scopo di far constatare l’avvenuta estinzione del reato per remissione della querela. L’unica condizione è che la remissione e la relativa accettazione siano avvenute prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione stessa. Questo garantisce che la volontà delle parti di porre fine alla controversia penale possa trovare attuazione fino all’ultimo momento utile del processo.
Le Motivazioni della Cassazione e la decisione
La Corte di Cassazione ha verificato che la remissione e la successiva accettazione erano state effettuate nel rispetto delle forme previste dalla legge. Di conseguenza, ha preso atto della sopravvenuta causa di estinzione del reato.
Per questi motivi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. L’annullamento senza rinvio è la formula utilizzata quando la Cassazione decide il caso nel merito senza che sia necessario un nuovo giudizio. In questo caso, accertata l’estinzione del reato, non vi era più alcuna ragione per cui la condanna potesse rimanere in piedi.
Un aspetto importante della decisione riguarda le spese processuali. In assenza di un accordo diverso tra le parti (deroga pattizia), la legge (art. 340, comma 4, c.p.p.) stabilisce che le spese siano a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione.
Conclusioni
Questa sentenza conferma un’importante garanzia processuale. La volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato può spiegare i suoi effetti estintivi anche dopo una sentenza di condanna, a patto che sia manifestata entro i termini per l’impugnazione. Ciò permette di evitare che il processo prosegua inutilmente verso la sua conclusione naturale quando la base stessa dell’azione penale, ovvero la volontà punitiva della vittima, è venuta meno. La decisione chiarisce anche che, salvo patto contrario, i costi del procedimento restano a carico di chi ha beneficiato della remissione.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza di condanna?
Sì, la sentenza conferma che è ammissibile un ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché questa sia ritualmente accettata e sia intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per presentare l’impugnazione.
Cosa comporta la remissione di querela accettata per il reato e per la condanna?
La remissione di querela, quando accettata, comporta l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, poiché il fatto non è più punibile.
Chi deve sostenere le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela?
In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono poste a carico del querelato, cioè dell’imputato che ha accettato la remissione, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Livorno, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale il ricorrente NOME era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 612 cod. pen.;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotto che in data 13 ottobre 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell’imputato in data 14 ottobre 2023, come si evince dal verbale redatto dai Carabinieri della RAGIONE_SOCIALE Cecina;
che va fatta applicazione, nel caso qui esaminato, del principio di diritto secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625 – 01);
che la remissione e l’accettazione è stata ritualmente effettuata;
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come previsto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente