Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43731 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per remissione di querela
NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appell di Genova del 24 aprile 2024 Che, confermando la pronuncia del Tribunale di Genova, lo aveva condannato alla complessiva pena di anni uno di reclusione ed €.800 multa per plurimi fatti di furto e ricettazione aggravati (contestati ai capi della rubrica, essendo stato assolto per il reato di furto contestato sub 3), no evasione dagli arresti domiciliari, di cui ai capi 5 e 6.
Il ricorrente affida il ricorso a due motivi. Con il primo si duole della ma illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i contestato al capo 4) della rubrica (furto di uno zaino a danno della persona o NOME COGNOME, commesso in Varazze il 3 ottobre 2019) e della assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta in appello. I g della Corte territoriale avevano fornito una motivazione meramente apparente ordine al decisivo rilievo per cui la borsa indossata dall’imputato a tracolla immortalata dai fotogrammi ripresi subito dopo il furto, non corrispondeva né forma, né per colore allo zaino descritto dalla persona offesa NOME COGNOME. Corte territoriale, di fronte a tale elemento del tutto evidente, aveva altresì di argomentare in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria med l’escussione della persona offesa.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordin trattamento sanzionatorio, determinato con sensibile discostamento dal minim edittale. La Corte aveva reso una motivazione apparente, facendo generic riferimento alla gravità dei reati, non riscontrata dai fatti, e ai preceden dell’imputato, già valutati ai fini della applicata recidiva.
Infine, il ricorrente rappresenta la sopraggiunta assenza della condizio procedibilità dei reati contestati per intervenuta remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta dagli atti che le persone offese hanno rimesso la querela e l’imputa accettato la remissione, come attestato dai verbali di rimessione e dalle ris accettazioni sottoscritte dal difensore munito di procura speciale (documenti all al ricorso quanto al reato sub 4) e depositati in atti relativamente ai reati c ai capi 1 e 3).
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazion ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso
tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, COGNOME, Rv 227681-01; vedi anche Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 – 01).
Va dunque dichiarata l’estinzione dei reati contestati sub, 1, 3 e 4 della rubr remissione della querela.
La sentenza impugnata va comunque annullata in ordine al trattamento sanzionatori per i reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non essendo possibile provvedere dell’art. 620, lett. I, cod. proc. pen, in quanto la pena era stata deter continuazione rispetto al reato di cui al capo 1), estinto per remissione di que
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene ai capi 1, 2 e 4 de rubrica perché i reati sono estinti per remissione delle querele e dispone trasme gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per la rideterminazio trattamento sanzionatorio.
Roma 24 ottobre 2024