Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Lovere il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte d’appello di Brescia dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/06/2023, la Corte d’appello di 13rescia, in parziale riforma della sentenza del 14/07/2022 del Tribunale di Bergamo, confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa, aggravato dalla recidiva qualificata (art. 99, secondo comma, n. 2, cod. pen.), riducendo a un anno e otto mesi di reclusione ed C 450,00 di multa la pena irrogata al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede che sia dichiarata l’estinzione del reato per remissione della querela, ritualmente accel:tata, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per proporre il ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 192, 193 e 194 dello stesso codice, e all’art. 640 cod. pen., la violazione di legge e l’illogic della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per l’attribuito reato di truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
Come la Corte di cassazione ha già avuto occasione di chiarire, a seguito della modifica che è stata apportata all’art. 649-bis cod. pen. dall’art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che ha inserito nella suddetta disposizione codicistica le parole «diverse dalla recidiva» – tale circostanza aggravante, anche se qualificata ai sensi dell’art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., è divenuta una circostanza neutra al fine della determinazione del regime di procedibilità dei delitti previsti dagli artt. 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e 646, secondo comma o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11), cod. pen.
Ne consegue che il reato di truffa aggravato dalla sola recidiva qualificata ai sensi del secondo comma dell’art. 99 cod. pen. attribuito al RAGIONE_SOCIALE è ormai punibile a querela della persona offesa (art. 640, terzo comma, cod. pen.), risultando così normativamente superato il contrario orientamento che era stato espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza Li Trenta (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262-01).
Si deve altresì rammentare che il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825-01, con la quale, in applicazione del principio, è stato affermato che, a seguito delle sopra menzionate modifiche all’art. 649-bis cod. pen., la remissione di querela in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dalla recidiva reiterata comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., ove non sussistano altre circostanze aggravanti a effetto speciale).
Si deve poi ribadire il principio, già più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto – come nel caso qui in esame – al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza Tnpugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01, Sez. 4, n. 49226 del
19/10/2016, COGNOME, Rv. 268625-01, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249209-01, le ultime due delle quali hanno altresì precisato che, nell’ammissibilità del ricorso, la remissione della querela estingue il reato; in senso analogo, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01).
Ciò detto, alla luce dell’esame degli atti che sono stati allegati al ricorso, s deve rilevare che: a) dall’allegato atto di remissione di querela, risulta che, i 12/08/2023, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, dichiarava di rimettere la querela che era stata proposta dalla persona offesa NOME COGNOME; dall’allegato atto di accettazione, risulta che, il 30/08/2023, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, accettava la suddetta remissione.
Ne consegue che il reato di truffa attribuito all’imputato è estinto per remissione della querela.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/04/2024.