Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14399 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14399 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 08/11/1953
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ il reato Ł estinto per intervenuta remissione della querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 21/05/2024, con la quale il proprio assistito Ł stato condannato con decisione conforme a quella del Gup presso il Tribunale di Brindisi del 25/05/2021 per il delitto allo stesso ascritto ai sensi dell’art. 635 cod. pen. con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Con un primo motivo di ricorso il difensore ha segnalato come, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione, siano intervenute la remissione della querela da parte della persona offesa e la successiva accettazione da parte dell’imputato, con allegazione del relativo verbale. Atteso il mutato regime di procedibilità del delitto ascritto doveva essere rilevata la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità e, conseguentemente, l’estinzione del reato.
Con un secondo articolato motivo di ricorso Ł stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perchØ omessa quanto alla ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto
(con particolare riferimento ai fotogrammi non visionati che avrebbero portato alla chiara riferibilità della condotta al ricorrente), alla mancata considerazione della possibilità di applicare nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 131bis cod. pen. ed infine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio perchØ il reato Ł estinto per intervenuta remissione di querela.
Va ribadito che Ł ammissibile il ricorso per cassazione proposto, anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione ( Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022; COGNOME, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, COGNOME, Rv. 249209-01). Si evince dagli atti allegati al ricorso che in data 08/10/2024 Indennitate NOME ha rimesso la querela presentata contro COGNOME COGNOME (verbale dei Carabinieri di San Donaci). Tale remissione Ł stata contestualmente accettata dall’imputato, come emerge dal verbale dei Carabinieri citato.
Il reato di cui all’imputazione Ł pertanto estinto. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il reato Ł estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME