Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15082 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 12/07/1985
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, per delega dell’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, che si è riportato ai motivi di ricorso e alla memoria chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 maggio 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto, riqualificata la condotta originariamente contestata nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, co. 5 d.P.R. n. 309/1990, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in misura pari ad anni tre di reclusione ed euro tremila di multa; conseguentemente è stata revocata l’interdizione legale e applicata l’interdizione dai pubblici uffici, sostituzione di quella in perpetuo disposta dal primo giudice.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidandolo a cinque motivi.
2.1. Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 1 lett. e) /cod. proc. pen. con riferimento all’art. 442 1 co. 2 bis ( introdotto dal d.lgs. 150/2022.
2.2. Con il secondo la difesa lamenta la illogicità 4 , contraddittorietà e ( 1 CL insufficienza della motivazione con riferimento alle ragioni ør cui è stata rigettata la richiesta di rèmitsione in termini per chiedere il giudizio abbreviato.
Rileva la difesa che il ricorrente è stato rinviato a giudizio con decreto del 27 gennaio 2020 e il processo è stato celebrato in sua assenza.
All’udienza del 7 marzo 2023 la difesa ha formulato richiesta di remissione in termini per chiedere il giudizio abbreviato a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia che è stata rigettata dal primo giudice.
Con l’atto di appello la difesa ha reiterato la richiesta che è stata ancora una volta rigettata ritenendo non applicabile la norma più favorevole sul presupposto che le norme in questione non possono soggiacere alla regola del tempus regit actum che vige in materia processuale.
La motivazione della Corte territoriale violerebbe, secondo la difesa, il principio del favor rei nella misura in cui se l’art. 442, co. 2 bis non era ancora entrato in vigore alla data di celebrazione dell’udienza preliminare, tale richiesta poteva essere avanzata dalla difesa alla prima udienza utile, ossia quella del 7.3.2022, nella vigenza del d.lgs. 150/2022. Ciò a maggior ragione dato che il giudizio era stato celebrato in assenza dell’imputato.
Si assume la manifesta illogicità della motivazione posta dalla Corte di appello laddove omette di considerare che l’art. 442 co. 2 bis, cod. proc. pen., pur collegando l’effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, è strettamente connesst alla scelta processuale dell’imputato che, a sua volta, produce delle ricadute sulla natura sostanziale della pena irrogata all’esito della pronuncia della sentenza di condanna.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Il Tribunale di Grosseto ha ritenuto la circostanza aggravante senza addurre alcuna motivazione e limitandosi a operare il bilanciamento della contestata recidiva alle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, pur dedicando ampia parte della motivazione alla recidiva, si è limitata a una mera elencazione dei precedenti senza indicare le ragioni per le quali la condotta posta in essere dovesse considerarsi dimostrativa di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si contesta la manifesta illogicità e la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio quantificato in misura superiore al minimo edittale.
2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva di cui agli artt. 58 e 59 della I n. 689/1981. La Corte territoriale non ha compiuto alcuna valutazione in ordine alla condotta successiva alla commissione del reato. La difesa aveva depositato all’udienza del 2 maggio 2024 ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 22 dicembre 2021 di ammissione alla misura alternativa della semilibertà, relazione dell’UEPE di Napoli in ordine al corretto espletamento della misura, contratto di lavoro a tempo indeterminato e certificato di nnatrimonio,oltre che dichiarazione di disponibilità all’accoglienza, in regime di arresti domiciliari, sottoscritto dalla moglie del ricorrente. A distanza di molti anni dalla commissione dell’ultimo reato, risalente al 2019 1 e tenuto conto del fatto che 3ennati aveva dato prova di saper rispettare le prescrizioni imposte con la misura alternativa della semilibertà, la motivazione della Corte territoriale appare carente non essendo state specificamente indicate quali condizioni ostative siano state ritenute sussistenti.
All’udienza, il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso; l’avv. NOME COGNOME per delega dell’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
Questa Corte ha avuto modo di affermare che « GLYPH preclusa l’istanza di restituzione nel termine articolata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite» (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, Rv. 286740 – 01).
L’art. 442, co. 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, , prevede che «9uando né l’imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna , la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto ‘110,9 dal giudice dell’esecuzione» che provvede kleiztZto ex art. 676, comma P31c1:m!21zt:}123t,.
Come rilevato dalla pronuncia sopra richiamata, nella parte motiva, «L’ulteriore sconto di pena previsto da siffatta nuova disposizione normativa, dunque, costituisce l’esito di una fattispecie giuridica complessa costituita dalla richiesta e conseguente ammissione al rito abbreviato, dalla sentenza di condanna, dalla definitività di siffatto provvedimento per mancata proposizione dell’impugnazione e, infine, dall’introduzione di sub-procedimento esecutivo»
Condivisibilmente la pronuncia in parola argomenta che «~, il diritto dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato e di ottenere i conseguenziali benefici trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di consentire una rapida definizione dei processi. Al fine di soddisfare siffatta finalità, il legislatore previsto, a fronte del rischio che assume l’imputato d’essere giudicato allo stato degli atti e di rinunciare al dibattimento, dal quale potrebbe anche scaturire una pronuncia a lui più favorevole, il “corrispettivo” della riduzione della pena. Ne deriva che, ove si consentisse all’imputato di essere rimesso in termini al fine di beneficiare delle disposizioni premiali di cui all’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., non solo verrebbero vanificate le esigenze sottese all’introduzione del rito speciale, ma anche quelle che permeano l’intera riforma cd. Cartabia e, nello specifico, la disposizione di che trattasi che ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo la decisione di primo grado prevedendo un’ulteriore riduzione di un sesto, in sede esecutiva, della pena applicata ove non si proceda all’appello, se previsto, o al giudizio di legittimità».
Secondo il ricorrente, con argomenti che si risolvono nella riproposizione del primo motivo di gravame che la Corte territoriale ha affrontato e risolto con motivazione che non è affatto contraddittoria né manifestamente illogica, il fatto
che la norma in esame condizioni il trattamento sanzionatorio, avrebbe natur sostanziale.
A detto argomento la Corte territoriale, nel solco della giurisprudenza Cki GLYPH t . Q legittimità, ha iril~che il fatto che la disciplina abbia anche degli effett sostanziali non serve a cancellare o a far passare in secondo piano la nat processuale dell’istituto «dovendosi considerare che l’effetto sostanziale costi dalla riduzione di pena di cui all’art. 442 c.p.p. risulta pur sempre rigidame ineludibilmente posto in rapporto di dipendenza rispetto alle scelte processuali tanto attuabili in quanto rispettose delle modalità e dei tempi fissati, con scansione, dal codice di rito»
Da tale premessa la Corte territoriale ha ritenuto che le norme in questio non possano che soggiacere alla regola del tempus regit actum in applicazione del principio della irretroattività della legge previsto dall’art. 11 cod. 1, delle rispetto al quale l’art. 2, co. 3, cod. pen. si pone in termini di deroga solo per le norme penali sostanziali, «cioè quelle il cui contenuto incida direttamente precetto o sulla sanzione»
3. L’argomento posto dalla Corte territoriale trova perfetta corrispondenz nel principio affermato da questa Corte secondo cui «la questione che qui si pon è essenzialmente quella se sia consentito o meno al giudice di rimettere in term l’imputato per la richiesta di rito abbreviato allo scopo di poter usufrui migliore regime sanzionatorio previsto dall’ art. 442, comma 2-bis del codice rito. Non si tratta, quindi, tanto di assumere posizione sulla natura sostanzi i / A2E, processuale di siffatta disposizione, quanto piuttosto di (~e, nell’ott un et eventuale trattamento sanzionatorio – previsto da una disciplina entrata vigore dopo la scelta del rito ordinario – più favorevole, di cui beneficiare in esecutiva e condizionato alla scelta dell’imputato di non impugnare una eventual sentenza di condanna, sia possibile “bypassare” le norme che sottopongono la richiesta di rito abbreviato al rispetto di modalità e tempi prefissati dal legi con rigida scansione ? così disperdendo tutte le attività processuali già espletate consentendo l’ammissione al rito in tutti quei processi già in fase di svolgime nel giudizio di primo grado. A tale quesito si ritiene di dover dare risp negativa».
Non si è mancato di evidenziare, inoltre, come all’operatività della norm richiamata 0, affiancata la rigida disciplina prevista per l’accesso al ri rimarrebbe vanificata ove si consentisse all’imputato di ottenere un benefi ipotetico poiché subordinato per un verso alla pronuncia di una sentenza d condanna e per altro, alla decisione di non appellare.
Sul punto è stato affermato che «ge disposizioni che individuano i presupposti per poter richiedere il giudizio abbreviato e nello specifico quelle che fissano, a pena di decadenza, i termini per la richiesta e le modalità di accesso al rito hanno evidente natura processuale che rimane tale nonostante l’indubbia natura sostanziale della diminuente premiale prevista per la scelta operata (Sez. 1, n. 48757 del 04/12/2012, Aspa, Rv. 254524 – 01).
N e discende che/così come argomentato dalla Corte territoriale, – GLYPH suiro regolate, in mancanza di una disciplina transitoria, dal principio tempus regit actum con la conseguenza che, intervenuta per un verso la preclusione e avendo l’imputato optato per il rito ordinario, non è più consentito di accedere al rito abbreviato. La Corte territoriale, dunque, nel condividere la scelta operata dal primo giudice di rigettare l’istanza di restituzione nel termine, avanzata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con le forme del rito ordinario, formulata per ottenere il beneficio della riduzione di un sesto della pena, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Erra la difesa nell’affermare che la recidiva sia stata ritenuta sulla scorta di un inammissibile automatismo. Al contrario, la Corte territoriale, ma prima ancora il Tribunale, che pure aveva eliso gli effetti della recidiva riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ha espressamente valorizzato il curriculum criminale dello Jemati, dando conto della maggiore pericolosità espressa, dimostrativa di una attitudine a commettere nuovi reati e di plurime ricadute. Hanno, altresì, rilevato i giudici del gravame / con motivazione non manifestamente illogica i che «l’invocata esclusione della recidiva risulta meramente valutativa, laddove evidenzia le disagiate condizioni economiche collegate alla mancanza di lavoro, alla dipendenza da alcool e da stupefacenti, oltre al costruttivo atteggiamento processuale…. Risultando assorbita la loro rílevanza nelle già concesse attenuanti generiche».
5. Del pari inammissibile è il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la correlata carenza motivazionale. Sul punto è consolidato il principio espresso da questa Corte in base al quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
6. Quanto all’ultimo motivo di ricorso / va ricordato che questa Corte ha precisato che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i “fond motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie conson alla finalità rieducativa – le pene sostitutive e l’obiettivo di assicurare effe alla pena» (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 -01).
Si legge nella sentenza impugnatanon può farsi luogo all’invocata applicazione di pena sostitutiva in ragione dell’esito della prognosi previ dall’art. 58 L. 689/81, risultando carente il requisito della idoneità rieducazione del condannato, ostando la recidiva con le plurime ricadute nei reati in materia di stupefacenti, quindi il curriculum criminale tutt’altro rassicurante, in punto di rispetto delle prescrizioni necessariamente correlate a pene sostitutive». Erra la difesa nel ritenere che la motivazione d provvedimento impugnato sia incongrua rispetto al dettato normativo e insufficiente in sé, contestando il criterio ermeneutico utilizzato per la veri della prognosi sfavorevole al ricorrente in relazione alla richiesta avanzata. giudice di appello, infatti, ha utilizzato legittimamente i parametri di cui all 133 cod. pen. senza che la sua valutazione possa ascriversi a discrezionalit pura, priva di indicatori di riferimento.
In proposito va rammentato che l’art. 58 della I. n. 689 del 1981, rubricat “Potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pe sostitutive”, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 1 stabilisce, al primo comma, che «M giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto de criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensi condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiv quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l’art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive (la cui disciplina declinata nella I. n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2 detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; pena pecuniaria sostitutiva. Già prima della modifica legislativa questa Cort aveva precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del
condannato< (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01). Il principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal
legislatore della riforma poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133
(Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la
determinazione della pena e il giudizio prognostico positivo, cui è subordinata la possibilità della sostituzione, non può prescindere dal riferimento agli indici
individuati dall'art. 133 c.p., sicché la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833
del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 – 01).
L'inserimento nell'art. 58 cit. del riferimento, in caso di non concedibilità, alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni
connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, sottolinea l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti.
A quanto detto deve aggiungersi che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53 r legge iti1C-R. 1T e 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di 1 9ttp, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, COGNOME, Rv. 276716).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 25 febbraio 2025