Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42345 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42345 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
letta la memoria depositata in data 28/7/2023, con la quale il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, insistito per l’accoglimento del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. N. 137/2020
RITENUTO IN FATTO
Con istanza presentata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, i qualità di giudice dell’esecuzione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, deduceva di aver potuto visionare solo in data 23/05/2022 gli atti di un procedimento penale suo carico definito con sentenza di applicazione della pena di anni quattro di reclusio pronunciata mentre egli era detenuto e ricoverato in condizioni di incoscienza presso il cent clinico della CC di Firenze, e di aver così constatato che la richiesta di applicazione pena era s concordata da difensore privo di procura speciale. Chiedeva, pertanto, di annullare o revocare l sentenza predetta o, in subordine, rimettere l’imputato in termini per l’impugnazione.
Con ordinanza del 29/12/2022 il GIP, nella qualità di giudice dell’esecuzione, rilevava l propria incompetenza in ordine all’annullamento o revoca della sentenza e rigettava perché tardiva la richiesta di remissione in termini per l’impugnazione, rilevardo essere trascorsi p dieci giorni dalla conoscenza del procedimento, avendo il ricorrente avuto conoscenza di questo non già con l’acquisizione di copia degli atti, bensì quando ebbe a chiedere l’applicazio dell’indulto. Rilevava, altresì, che comunque la procura speciale di cui sopra, redatta stampatello, era stata sottoscritta dal ricorrente, identificato dal p.u. ai sensi dell’art. 445/2000.
Il COGNOME ha proposto opposizione avverso tale pronuncia, chiedendo “la remissione in termini per l’impugnazione, con ogni conseguente statuizione”, ed il GIP il 17/1/2023 ha dichiarato non luogo a provvedere su tale istanza, rilevando che l’ordinanza di rigetto de richiesta di remissione in termini può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Il COGNOME ha, quindi, proposto ricorso per cassazione con il quale, reiterando le deduzio di cui all’atto di opposizione avverso l’ordinanza del GIP in data 29/12/2022, ha chies l’annullamento del provvedimento di non luogo a provvedere in data 17/1/2023 e, comunque, l’accoglimento dei motivi proposti con l’opposizione all’esecuzione.
Con requisitoria scritta in data 3/7/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato in data 28/7/2023 memoria difensiva con la quale ha insistito nell’assunto secondo cui quella che il ricorso definisce mera bozza di procura speciale al difensore in data 22/10/2008, per proporre istanza ex art. 444 cod. proc. pen., non poteva essere autenticata dal personale di polizia penitenziaria, privo funzioni notarili.
Il ricorso è inammissibile, per l’assorbente ragione della tardività dell’istanz remissione in termini per impugnare la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti in data 10/12/2018, depositata il 12/12/2018, e divenuta irrevocabile in data 24/9/2019 per difetto di impugnazione.
Con l’ordinanza del 29/12/2022, oggetto dell’opposizione proposta dal ricorrente, si è evidenziato, infatti, che in data 14/3/2014 il GIP del Tribunale di Roma’ su richiesta dello ste
COGNOME, ha disposto l’applicazione dell’indulto in relazione ai fatti di cui alla citata sen art.444 cod. proc. pen.: atteso anche che tale circostanza non viene nemmeno contestata dal ricorrente, deve allora riconoscersi che la conoscenza della sentenza, evidenziata dalla richies di applicazione dell’indulto, non consente di far decorrere dall’acquisizione – in data 23/05/2 – di copia degli atti del procedimento, richiesti dopo diversi anni, il termine di dieci gi avanzare istanza di rimessione in termini per l’impugnazione, posto dall’art. 175 comma 1 cod. proc. pen., ormai scaduto sin dal marzo 2014.
All’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. nen., la condan del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023