Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42855 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42855 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il tribunale di Trani, in data 8.10.2018, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie e di minaccia, in rubrica ascrittigli, commessi in danno di COGNOME NOME.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata adozione di una decisione di improcedibilità per intervenuta remissione di querela e al mancato riconoscimento in favore dell’imputato della circostanza attenuante del risarcimento del danno; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva contestata; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’entità del trattamento sanzioNOMErio.
Con requisitoria scritta del 20.6.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per sopravvenuta remissione di querela il ricorso venga dichiarato inannnnissibile.
Il ricorso va accolto parzialmente, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.
5.Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, perché con esso il ricorrente propone, con argomentare peraltro meramente reiterativo delle doglianze già disattese dal giudice di merito, con la cui motivazione l’imputato non si confronta realmente, una mera e generica rivalutazione del compendio probatorio (deducendo l’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del COGNOME; la mancata valorizzazione della deposizione del teste COGNOME; l’inidoneità degli ulteriori elementi di prova utilizzati dalla corte territoriale a riscontro delle dichiarazioni del COGNOME), non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di
legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289)
Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all’approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (cfr., ex plurimis, Sez. U, 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri esterni, che, peraltro, nel caso in esame, sono stati individuati nei certificati medici, acquisiti agli atti, attestanti lesioni del tutto compatibili con le modalità dell’aggressione fisica descritta dalla persona offesa, immortalata anche in immagini registrate da una ripresa video.
Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso.
Decisiva sul punto è la circostanza che, come si evince dagli atti, accessibili in questa sede, essendo stato dedotto un vizio processuale, non è dato riscontrare una valida remissione di querela, seguita da una regolare accettazione, presupposti necessari per produrre l’effetto estintivo dei reati perseguibili a querela di parte (come quelli in contestazione), ai sensi degli artt. 152 e ss., c.p.; 340, c.p.p.
Agli atti, invero, si rinviene una dichiarazione scritta del 17.4.2022, a firma del COGNOME, con cui quest’ultimo dichiara di volere rimettere la “denuncia” sporta in data 15.9.2017 nei c:onfronti del COGNOME, conferendo specifica procura all’AVV_NOTAIO, patrono di parte civile, “affinché rimetta, in nome e per suo conto”, la suddetta denuncia, conformemente alla previsione di cui all’art. 340, c.p.p.
Tale ultima disposizione prevede che “la dichiarazione di remissione e quella di accettazione siano fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela”, ai sensi dell’art. 339, c.p.p., secondo cui “la rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta rilasciata all’interessato o a un suo rappresentato”.
Orbene, nel caso in esame, difetta una dichiarazione formale da parte del procuratore speciale della persona offesa, che, con missiva inviata alla corte di appello di Bari attraverso posta elettronica certificata, si è limitato a trasmettere l’atto con cui il COGNOME gli aveva conferito l’incarico di procedere alla remissione di querela, in virtù del quale, tuttavia, competeva personalmente al procuratore speciale di procedere alla formale remissione di querela innanzi all’autorità procedente,, come recita il primo comma del menzioNOME art. 340, c.p.p.
Né risulta agli atti una formale accettazione da parte dell’imputato nei termini richiesti dalla richiamata disciplina processuale.
Con riferimento, poi, al tema dell’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’imputato, ammesso dalla parte civile, va evidenziato che si tratta di un motivo nuovo, che non ha formato oggetto di specifica censura innanzi alla corte territoriale, dovendosi ritenere, per tale ragione, inammissibile, ai sensi dell’art. 606, co. 3, c.p.p.
6. Manifestamente infondato appare anche il motivo riguardante l’intervenuto riconoscimento della contestata recidiva.
La corte territoriale, invero, non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell’imputato, ma ha evidenziato come, in rapporto a tali precedenti, proprio perché relativi a reati contro la persona, i reati per cui il COGNOME è stato condanNOME, come ben sottolineato dal giudice di primo grado, evidenziano da parte del ricorrente una “proclività alla violazione di legge, non arrestata neppure dalle condanne riportate”, inserendosi, pertanto, nel solco dell’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (cfr. Sez.
U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
Ciò posto va rilevata l’illegalità della pena detentiva irrogata (anni uno di reclusione), trattandosi di reati rientranti nella competenza per materia del giudice di pace, per i quali non è prevista la pena detentiva.
Come affermato, infatti, dall’orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più autorevole, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione “ah origine” contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall’art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689)).
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, in esso assorbito l’ultimo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo esame sul trattamento sanzioNOMErio ad altra sezione della corte di appello di Bari, mente nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condanNOME al pagamento né delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.