Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41437 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41437 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto tentato furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, difesa lamenta l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede, contestat all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito della modifica dell’art. 624 cod. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, le d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di tentato furto commesso su cose esposte a pubblica fede è divenuto procedibile a querela di parte.
Ciò posto, nel caso di specie, la consultazione degli atti del fascicolo ha dato risco della circostanza che, all’udienza del 27 gennaio 2020, la persona offesa ha rimesso la querela sporta in occasione del patito tentativo di furto agravato, come, peraltro, riferito dalla corte territoriale nella motivazione della sentenza in verifica.
Ne deriva che, assorbito il motivo articolato in ricorso, la sentenza impugnata va annulla senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 giugno 2023.