Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41008 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41008 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. NOME
NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
I
RITENUTO IN FATTO
1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di furto aggravato dalla destrezza.
Propone ricorso per cassazione l’imputata articolando due motivi.
2.1. Con il primo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.L. n. 162/ laddove dispone la proroga dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con gl articoli 2, 3, 77 e 117 comma 1 Cost. ove non prevede che siano secluse dal differimento dell’entrata in vigore le disposizioni penali sostanziali più favorevoli come quella su procedibilità a querela del delitto di cui all’art. 624 – 625 n. 4 cod. pen., chiedendo in altern una interpretazione conforme all’ordinamento costituzionale considerando la immediata applicabilità della norma di cui all’art. 624 co. 3 cod. pen. sulla procedibilità a querela del d di furto.
2.2. Con il secondo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla escussione della teste NOME COGNOME e correlato vizio della motivazione della ordinanza reiettiva.
Con successiva memoria il difensore ha depositato verbale di remissione di querela con contestuale accettazione da parte della persona offesa e concluso per la declaratoria di improcedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve pregiudizialmente prendersi atto dell’intervenuta remissione della querela – tale dovendosi intendere la denuncia presentata dalla persona offesa il 22 gennaio 2018, dal cui verbale di ricezione emerge la espressa richiesta di procedere nei confronti dell’allora ignot autrice del reato denunziato – e contestuale accettazione da parte dell’imputata, ritualmente effettuate come risulta dal relativo verbale del 25 agosto 2023 del Commissariato di Viareggio.
Deve allora rilevarsi come ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022, entrato in vigore dicembre dello stesso anno, il delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 4 c.p., al della sua consumazione procedibile d’ufficio, è divenuto procedibile esclusivamente a querela di parte, che, nel caso di specie – come già ricordato – è stata comunque proposta. Non di meno, stante che il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo oper anche con riguardo al regime di procedibilità (ex multis Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Cianfrocca, Rv. 284825), deve ribadirsi che la remissione di querela, formalizzata vigente i regime di procedibilità d’ufficio, determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 2, com lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trovando applicazione la disciplina transit
prevista dall’art. 85, comma 1, del citato d.lgs. (Sez. 2, n. 8938 del 20/01/2023, Baratta, R 284288).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta remissione della querela e, in assenza di accordi di segno diverso tra l parti, pone le spese del procedimento a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/9