Remissione di querela: come estinguere il reato di truffa
La remissione di querela costituisce uno degli strumenti più efficaci per definire un procedimento penale relativo a reati procedibili a querela di parte, come la truffa. Quando interviene un accordo tra le parti, l’ordinamento permette di arrestare l’iter giudiziario, evitando le conseguenze di una condanna definitiva.
L’analisi del caso giudiziario
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado per il reato di truffa. Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, la difesa ha depositato un atto formale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa, unitamente all’accettazione da parte dell’imputato. Questo passaggio è cruciale: affinché la remissione produca i suoi effetti estintivi, è necessario che il querelato non la rifiuti, manifestando implicitamente o esplicitamente la volontà di porre fine alla vicenda.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità, preso atto della documentazione prodotta, hanno verificato la procedibilità del reato. Essendo la truffa contestata un reato perseguibile solo su istanza di parte, la volontà della vittima di ritirare l’accusa prevale sull’interesse punitivo dello Stato. La Corte ha quindi applicato il principio di economia processuale, dichiarando il reato estinto.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul combinato disposto degli articoli 129 e 340 del codice di procedura penale. La Corte ha rilevato che, una volta intervenuta la remissione di querela, il giudice deve limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato, a meno che non risulti evidente dagli atti l’innocenza dell’imputato (proscioglimento nel merito). In assenza di prove schiaccianti che giustifichino un’assoluzione piena, la causa estintiva prevale. Un aspetto rilevante riguarda le spese: l’art. 340 c.p.p. stabilisce che, salvo diverso accordo, le spese del procedimento restano a carico del querelato, il quale subisce così una sanzione economica pur evitando la macchia della condanna penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la remissione di querela agisce come una condizione risolutiva del processo penale. Per l’imputato, questa soluzione rappresenta un esito favorevole che impedisce l’irrogazione di pene detentive o pecuniarie, pur comportando l’onere delle spese processuali. La pronuncia ribadisce l’importanza della negoziazione tra le parti anche nelle fasi avanzate del giudizio, evidenziando come il ristoro del danno o l’accordo transattivo possano condurre alla chiusura definitiva del contenzioso senza necessità di un rinvio a nuovo giudizio.
Cosa accade se la vittima ritira la querela durante il ricorso in Cassazione?
Se il reato è procedibile a querela e l’imputato accetta la remissione, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del reato e annulla la sentenza senza rinvio.
Chi deve pagare le spese del processo in caso di remissione?
Secondo l’articolo 340 del codice di procedura penale, le spese processuali sono a carico del querelato, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente nell’atto di remissione.
L’imputato può opporsi alla remissione della querela?
Sì, l’imputato ha il diritto di rifiutare la remissione se ha interesse a ottenere una sentenza di assoluzione nel merito che accerti la sua piena innocenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49823 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49823 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
52. R.G. 22117 – 2023
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la remissione di querela depositata in data 06 novembre 2023
Rilevato che la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente e che l’imputato ha accettato detta remissione di querela.
Rilevato che di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato.
Ritenuto che, non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela e che a tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in d ta 7 novembre 2023 Il GLYPH sigllere
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