Remissione di querela: l’estinzione del reato in Cassazione
La remissione di querela rappresenta un momento di svolta decisivo nel processo penale, capace di arrestare l’iter giudiziario anche nelle fasi più avanzate. In questo approfondimento analizziamo come la volontà della persona offesa possa determinare l’annullamento di una condanna durante il giudizio di legittimità.
Il caso e lo svolgimento del processo
Un imputato, precedentemente condannato dalla Corte di Appello per reati procedibili a querela di parte, ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Durante l’attesa dell’udienza, è intervenuto un fatto nuovo: la persona offesa ha formalizzato la propria volontà di rimettere la querela presso gli uffici della Questura. Tale atto è stato successivamente accettato dall’imputato, come previsto dalla normativa vigente, rendendo la procedura di remissione completa e valida.
La remissione di querela nel giudizio di legittimità
La questione centrale riguarda l’efficacia della remissione di querela quando il processo è già giunto in Cassazione. La giurisprudenza consolidata chiarisce che il ritiro della querela, se avviene in pendenza del ricorso e viene accettato, ha un effetto estintivo sul reato. Questo meccanismo è fondamentale perché permette di dare rilievo alla volontà delle parti di comporre la lite, evitando l’applicazione di una sanzione penale quando l’interesse punitivo dello Stato viene meno per scelta della vittima.
Prevalenza sull’inammissibilità del ricorso
Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda il rapporto tra la remissione di querela e l’eventuale inammissibilità del ricorso. La Corte ha ribadito che l’estinzione del reato per remissione prevale sulle cause di inammissibilità, a patto che il ricorso non sia tardivo. Se il ricorso è stato presentato nei termini di legge, il giudice di legittimità deve dare priorità alla causa estintiva del reato, annullando la sentenza di condanna senza procedere a un nuovo esame nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa della remissione di querela come causa estintiva del reato prevista dall’art. 152 del Codice Penale. I giudici hanno rilevato che, una volta depositati i verbali di remissione e di accettazione, non sussistono elementi per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. (che richiederebbe l’evidenza dell’innocenza). Pertanto, l’estinzione del reato diventa l’unica via percorribile, prevalendo su ogni altra valutazione processuale, inclusi i vizi che renderebbero il ricorso inammissibile, purché la presentazione dello stesso sia stata tempestiva.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la remissione di querela agisce come una vera e propria ‘pietra tombale’ sul procedimento penale. L’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata libera l’imputato dagli effetti della condanna, pur restando a suo carico il pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in caso di estinzione per remissione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di monitorare le dinamiche tra le parti anche dopo la sentenza di secondo grado, poiché la composizione bonaria può ancora produrre effetti giuridici determinanti.
Cosa accade se la vittima ritira la querela durante il ricorso in Cassazione?
Il reato si estingue e la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, purché il ricorso sia stato presentato entro i termini di legge.
La remissione di querela deve essere accettata dall’imputato?
Sì, affinché la remissione produca l’estinzione del reato, è necessaria l’accettazione formale da parte dell’imputato, che può essere raccolta anche dalla Polizia Penitenziaria.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento sono generalmente poste a carico dell’imputato, anche in caso di annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5475 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, che – in parziale riforma della pronuncia resa il 21 ottobre 2024 dal locale Tribunale, per aver dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta remissione di querelaconfermava l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A).
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. È invero pervenuto a questa Corte il verbale di remissione della querela redatto in data 20 marzo 2025 nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ancona e sottoscritto dalla persona offesa, NOME COGNOME, cui ha fatto seguito in data 28 marzo 2025 il verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell’imputato, redatto dalla Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa circondariale di Ancona ove questi è detenuto.
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681). Consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 ottobre 2025
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