Remissione di Querela: Quando la Revoca della Parte Civile Estingue il Reato
Con la recente sentenza n. 47185 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un tema di grande attualità processuale, sancendo un principio fondamentale: la revoca della costituzione di parte civile equivale a una remissione di querela per tutti quei reati che la Riforma Cartabia ha reso procedibili solo su iniziativa della persona offesa. Questa decisione chiarisce come un atto di natura civilistica possa avere conseguenze dirette e definitive sull’esito del processo penale, portando all’estinzione del reato.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato un imputato per i reati di sequestro di persona e violenza privata. In appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, dichiarando il reato di violenza privata estinto per prescrizione e rideterminando la pena per il reato residuo.
L’imputato, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando una questione decisiva. Durante il giudizio d’appello, la persona offesa aveva revocato la propria costituzione di parte civile. Secondo la difesa, poiché il reato di violenza privata era nel frattempo diventato procedibile a querela per effetto del D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), tale revoca doveva essere interpretata come una remissione di querela, con conseguente estinzione del reato.
La Volontà Punitiva e l’Equivalenza tra Parte Civile e Querela
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione della volontà della persona offesa. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite (sent. Salatino, n. 40150/2018), ha da tempo affermato che la volontà di querelare non richiede formule sacramentali. Essa può essere desunta implicitamente da atti che manifestano in modo inequivocabile l’intenzione di perseguire penalmente l’autore del fatto. La costituzione di parte civile è uno di questi atti: attraverso di essa, la vittima non solo chiede un risarcimento, ma esprime anche il proprio interesse alla punizione del colpevole.
Di conseguenza, se la costituzione di parte civile equivale a una manifestazione di volontà querelatoria, la sua revoca non può che essere interpretata come l’atto contrario: una rinuncia a tale volontà punitiva.
La Decisione della Cassazione: Revoca come Remissione di Querela
La Suprema Corte ha accolto pienamente la tesi difensiva. Ha osservato che la revoca della costituzione di parte civile, avvenuta dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, ha fatto venir meno l’unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa presente agli atti. In un contesto in cui il reato non è più procedibile d’ufficio, questa volontà è un requisito indispensabile per la prosecuzione del processo.
L’atto di revoca, pertanto, assume il valore di una remissione di querela tacita ma inequivocabile. La mancanza della condizione di procedibilità ha quindi imposto alla Corte di annullare la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione su un ragionamento logico-giuridico stringente. Richiama una precedente pronuncia (Cass. n. 26575/2024) secondo cui una costituzione di parte civile non revocata vale come querela ai fini della procedibilità. Applicando un principio di simmetria, se la costituzione manifesta la volontà di punire, la sua revoca manifesta la volontà contraria. La revoca, pertanto, priva il processo del suo presupposto fondamentale, la querela, imponendone l’immediata chiusura con una declaratoria di estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica. Per i reati divenuti procedibili a querela, le scelte processuali della persona offesa assumono un’importanza cruciale. La costituzione di parte civile non è più solo uno strumento per ottenere il risarcimento, ma diventa il pilastro che sorregge l’intera azione penale. Allo stesso modo, la sua revoca non è un atto neutro, ma una decisione che può determinare la fine del processo e l’estinzione del reato. Gli avvocati e le parti coinvolte devono essere pienamente consapevoli delle implicazioni penali di ogni scelta compiuta nel processo civile accessorio a quello penale.
La revoca della costituzione di parte civile può essere considerata una remissione di querela?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per i reati divenuti procedibili a querela, la revoca della costituzione di parte civile equivale a una remissione di querela, in quanto fa venir meno l’unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa.
Perché la costituzione di parte civile è rilevante ai fini della querela?
Perché, secondo la giurisprudenza consolidata, la costituzione di parte civile manifesta implicitamente la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore del reato, e quindi può essere considerata un atto equipollente alla presentazione della querela.
Quali sono le conseguenze della remissione di querela nel caso di specie?
La conseguenza è l’estinzione del reato. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, chiudendo definitivamente il procedimento per quel reato perché mancava la condizione di procedibilità (la querela).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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52
r’ci.i:tisk, di parte nato a
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omissis avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 20 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di GLYPH S.M. GLYPH per i reati di sequestro di persona e violenza privata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; in particolare la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato di violenza privata perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena;
che il ricorso dell’imputato è fondato, atteso che la rinuncia alla costituzione di parte civile è intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, e che questa Corte di cassazione ha affermato che la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286741-01);
che a tale proposito le Sezioni Unite (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273552-01) hanno affermato che i nell’ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati, non richiedendo la presentazione della querela forme particolari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giudizio, mentre ,nel caso di specie la revoca della costituzione della parte civile intervenuta nel corso del giudizio di appello ha fatto venir meno l’unica manifestazione della volontà punitiva della persona offesa e deve, quindi, intendersi quale remissione della querela con conseguente estinzione del reato;
che dovendo il ricorso essere accolto, non possono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, atteso che già con la sentenza di appello il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione, e neppure quelle del giudizio di appello, atteso che neppure con la sentenza di secondo grado l’odierno ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, in quanto il suo appello è stato in parte accolto;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A) perché estinto per remissione di querela.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 27/11/2024.