Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 8672 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MOTTA DI LIVENZA il 13/08/1984
NOME nato a PALMANOVA il 06/01/1979
NOME nato a CONEGLIANO il 24/05/1988
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 5 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela nei confronti di NOME COGNOMENOME e NOME per un reato di furto aggravato loro ascritto, per l’effetto rideterminando la pena inflitta nei loro confronti ne misura di anni uno di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine a un ulteriore delitto di furto aggravato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del loro difensore, eccependo, con un unico motivo, carenza di motivazione con riguardo all’intervenuta remissione della querela.
Il difensore ha, quindi, depositato successiva memoria scritta con cui ha insistito nel chiedere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva come, nella specie, debba essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di atto di remissione di querela effettuata da NOME nei confronti degli odierni imputati il giorno 2 dicembre 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Campoformido, con contestuale accettazione operata da parte del difensore dei prevenuti munito di procura speciale.
Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza degli imputati, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico dei querelati, in ossequio a quanto previsto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico dei querelati.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente