Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 21 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli a 110 e 624 cod. pen. (fatto commesso in Tornareccio il 2 agosto 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
che, con memoria in data 4 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha allegato e documentato (tramite la produzione del verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Atessa in data 1 marzo 2024) l’intervenuta remissione di querela da parte della parte offesa NOME COGNOME, ritualmente accettata dal procuratore speciale dell’imputato, AVV_NOTAIO;
che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, che richiama al riguardo la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME) hanno chiarito che «la remissione della querela, nel determinare l’estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia tempestivamente proposto»;
che il ricorso sottoposto a scrutinio è stato tempestivamente depositato e non sono evincibili nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a fare emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, si dunque, far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato di cui all’art. 624 cod. pen., essendo state, la remissione di querela e la conseguent accettazione, ritualmente effettuate;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dell’imputato querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 marzo 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente