Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35599 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Pisa il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 2048 emessa in data 20/12/2024;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per estinzione dei reati per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 20/12/2024 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 15/05/2023 di condanna dell’imputato NOME per i reati di truff in concorso.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, affidandolo ad un unico motivo con il quale si chiede di dichiarare l’estinzione del reato contestato, conseguent alla intervenuta remissione di querela da parte delle parti offese successivamente al giudizio d appello e ritualmente accettata.
Il motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso, risulta che en le persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il procuratore speciale AVV_NOTAIO, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, in data 10/02/2025 hanno rimesso la querela nei confronti dell’imputato con accettazione da parte di quest’ultimo in data 13/02/2025. E pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato che prevale su eventual cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricor stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, COGNOME; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, COGNOME; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, COGNOME; cfr., da ultimo Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, COGNOME, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili colleg reati estinti).
Ne deriva che, pacifica l’esistenza della remissione di querela delle parti offese co accettazione del querelato, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, non emergendo, oltretutto, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertib insussistenza del fatto.
In mancanza di diversi accordi sul punto, va disposta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 02/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente