Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/06/1997
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancoria del 3 aprile 2023 ha parzialmente riformato la pronuncia del Gup del Tribunale cittadino con la concessione del beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna nei confronti di NOME per il reato di lesioni personali, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.583 comma primo n.1 cod. pen.;
Considerato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando cinque diversi motivi:
con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce la estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela;
con il secondo ed il terzo il ricorrente denuncia la negata integrazione probatoria (escussione testi) e, la violazione della regola di giudizio del “oltre ogni ragionevole dubbio”;
con il quarto ed il quinto il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art 62 comma secondo cod. pen. e dell’art.114 cod. pen, nonché il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa;
Rilevato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso e attesa la procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
-Considerato che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l’accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze;
Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Il Pr,esiOnte
Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore