Remissione di Querela in Cassazione: Quando il Reato si Estingue
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, capace di porre fine a un procedimento penale anche nelle sue fasi più avanzate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, annullando una condanna per furto aggravato proprio a seguito di un accordo tra le parti raggiunto durante il giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio come si è svolta la vicenda e quali principi sono stati affermati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione contro tale decisione. Durante la pendenza del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa ha formalizzato la remissione della querela e l’imputato l’ha ritualmente accettata.
È importante sottolineare che il reato in questione, originariamente procedibile d’ufficio, era diventato procedibile a querela per effetto della cosiddetta Riforma Cartabia. Questa modifica legislativa ha ampliato il novero dei reati per i quali l’azione penale è subordinata alla volontà della vittima, favorendo soluzioni conciliative.
La Decisione della Corte: l’Impatto della Remissione di Querela
Di fronte alla remissione e alla sua accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e trarne le dovute conseguenze. Gli Ermellini hanno dichiarato l’estinzione del reato e, di conseguenza, hanno annullato la sentenza di condanna senza disporre un nuovo giudizio (annullamento senza rinvio).
La Corte ha specificato che l’imputato, pur beneficiando dell’estinzione del reato, è stato condannato al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale in caso di remissione.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamato anche dalle Sezioni Unite. Secondo questo orientamento, la remissione della querela, intervenuta e accettata prima della conclusione del giudizio, costituisce una causa di estinzione del reato che prevale su eventuali altre cause di inammissibilità del ricorso.
In altre parole, anche se il ricorso presentato dall’imputato avesse avuto dei difetti tecnici, l’accordo raggiunto tra le parti per chiudere la vicenda è considerato prioritario dal legislatore e dal giudice. L’unica condizione è che il ricorso sia stato presentato nei termini di legge. La Corte ha quindi il dovere di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato, poiché questa soluzione definisce il procedimento in modo più radicale e favorevole all’imputato.
Le Conclusioni
Questa sentenza conferma l’importanza degli istituti deflattivi del processo penale, come la remissione di querela. Dimostra come, anche nell’ultimo grado di giudizio, la volontà delle parti possa determinare l’esito del procedimento, portando a una soluzione che evita una condanna definitiva. La decisione rafforza l’idea che, per una certa categoria di reati, la ricomposizione del conflitto tra reo e vittima sia un obiettivo primario del sistema giustizia, prevalendo sulla pura logica punitiva dello Stato. Per gli imputati, ciò significa che la via del dialogo con la parte offesa rimane aperta e percorribile fino alla fine del percorso processuale, con conseguenze potenzialmente risolutive.
Cosa succede se la querela viene ritirata mentre è in corso un ricorso in Cassazione?
Se la remissione di querela viene formalizzata e accettata durante la pendenza del ricorso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del reato e annulla la sentenza di condanna senza rinvio.
La remissione della querela prevale su altri eventuali difetti del ricorso?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata, la causa di estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che quest’ultimo sia stato proposto tempestivamente.
Se il reato viene dichiarato estinto per remissione, chi paga le spese del processo?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono poste a carico dell’imputato (querelato), come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31739 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANA GROTTE il 17/11/1995
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, nel modificare in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2) e 5) cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito della cd. Riforma Cartabia.
Considerato che il ricorrente ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326);
Rilevato che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo a carico dell’imputato le spese processuali, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il Coi.liere estensore
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Il Presidente