Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30871 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MODUGNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari h confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale della stessa città confronti dei ricorrenti, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di aggravato;
rilevato che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso pe cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori;
che il COGNOME ha proposto ricorso articolando un unico motivo, denunziando l’erronea applicazione della legge penale per improcedibili dell’azione essendosi il reato estinto per intervenuta remissione di quer relativa accettazione;
che il COGNOME ha proposto ricorso articolando, anch’egli, un unico moti con il quale si censura la violazione della legge penale ed il vizio motivaziona ordine alla mancata concessione della diminuzione di pena massima prevista in conseguenza all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 cod. pen.;
ritenuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto anche al s fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accet intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine pe la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente Rv. 268625);
ritenuto che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricor per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal gi di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01);
che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudiz idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza degli imputati, né generale, l’incontrovertibile insussistenza dei fatti;
che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate;
che la remissione della querela e la relativa accettazione produco effetto anche verso il ricorrente che non li ha fatti valere in quanto la C cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato conseguente a remissione querela anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, atteso l’art. 152, comma terzo, cod. pen. prevede che la remissione possa interven fino a che non sia stata pronunciata condanna, e deve intendersi per tale quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità; il che, nel caso s proposto ricorso per cassazione, si verifica, ai sensi dell’art. 648, comma 2 proc. pen., solo «dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la s tenz …IL’….,
N
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.» (Sez. 5, n. 21520 del 08/05/2 Malfatto, Rv. 221928-01);
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della senten impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissio di querela. Pone a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 giugno 2024.