Remissione di Querela: Quando il Perdono della Vittima Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: la remissione di querela può determinare l’estinzione del reato anche se interviene dopo una condanna in appello. Questo caso dimostra come una modifica legislativa, unita alla volontà della persona offesa, possa radicalmente cambiare l’esito di un procedimento giudiziario, persino nelle sue fasi finali.
I Fatti del Caso: Dal Danneggiamento alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di danneggiamento aggravato, emessa prima dal Tribunale di Lecco e successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano. L’imputato, ritenuto colpevole, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente, sono intervenuti due eventi determinanti. In primo luogo, una nuova legge (d.lgs. 31/2024) ha modificato il regime di procedibilità per il reato contestato, trasformandolo da procedibile d’ufficio a procedibile a querela di parte. In secondo luogo, le persone offese, costituite parti civili nel processo, hanno formalmente ritirato la loro querela, e l’imputato ha accettato tale remissione.
La Remissione di Querela e la Svolta Processuale
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era se fosse possibile ‘introdurre’ nel processo di Cassazione un atto come la remissione di querela, avvenuto dopo la sentenza d’appello. La difesa ha sostenuto che il ricorso, seppur finalizzato a questo scopo, fosse ammissibile per far valere la causa di estinzione del reato sopravvenuta.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte ha supportato questa tesi, chiedendo l’annullamento della sentenza proprio perché il reato doveva considerarsi estinto per remissione di querela. La Corte ha accolto pienamente questa impostazione, basando la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione è ammissibile anche al solo fine di far valere una causa estintiva del reato, come la remissione della querela, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Citando una sentenza delle Sezioni Unite e altre pronunce conformi, i giudici hanno ribadito che questa possibilità è concessa per garantire l’applicazione di istituti che deflazionano il sistema giudiziario e rispondono alla volontà delle parti.
La modifica normativa ha reso il reato dipendente dalla volontà punitiva della vittima. Una volta che tale volontà è venuta meno con la remissione, e l’imputato ha accettato, il reato si è estinto ai sensi dell’art. 152 del codice penale. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e annullare la condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza conferma l’importanza della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. Dimostra che il percorso verso la riconciliazione tra le parti può avere effetti concreti e risolutivi in ogni stato e grado del procedimento, persino dopo due sentenze di condanna. La decisione sottolinea anche la dinamicità del diritto: una modifica legislativa può retroattivamente cambiare le sorti di un processo, favorendo l’imputato (principio del favor rei).
In conclusione, per l’imputato, la vicenda si chiude con l’annullamento della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali, come previsto dalla legge in assenza di un diverso accordo tra le parti. Per il sistema giudiziario, si tratta di una conferma della prevalenza delle cause di estinzione del reato, che devono essere dichiarate immediatamente non appena emergono, in qualunque fase del giudizio.
È possibile presentare una remissione di querela dopo la sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che il ricorso per Cassazione è ammissibile anche al solo fine di introdurre nel processo una remissione di querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
Cosa succede a un reato se, dopo la condanna, una nuova legge lo rende procedibile solo a querela e la vittima la ritira?
Il reato si estingue. La modifica del regime di procedibilità si applica retroattivamente se favorevole all’imputato. Se la vittima ritira la querela e l’imputato accetta, la Corte deve dichiarare l’estinzione del reato, annullando la sentenza di condanna.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In base alla sentenza, in assenza di un diverso accordo tra le parti (querelante e querelato), le spese processuali sono poste a carico del querelato, ovvero dell’imputato a cui il reato è stato estinto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10520 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lecco il 17/06/1977
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 03/07/2024 confermativa della sentenza del Tribunale di Lecco del 28/06/2022 che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen.);
rilevato che il decreto legislativo n. 31 del 19/03/2024 ha mutato il regime di procedibilità del delitto contestato che è divenuto procedibile a querela; considerato che in data 31 ottobre 2024, le persone offese costituite parti civili hanno rimesso la querela e l’imputato ha accettato la remissione;
ritenuto che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; Sez.6, n. 2248 del
13/01/2011, Rv. 249209).
che va dichiarata, pertanto, l’estinzione del reato ex art. 152 cod. pen. e, in difetto di diversa pattuizione, le spese vanno poste a carico del querelato, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 04/02/2025