Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45955 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 23/10/2024
R.G.N. 13290/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 07/06/1970
Parte Civile non ricorrente :
COGNOME NOME nato a ROMA il 12/04/1991
COGNOME NOME deceduto il 14.6.2024 –
NOME – erede di venturini NOME
COGNOME NOME – erede di venturini NOME
avverso la sentenza del 14/07/2023 della Corte d’Appello di Perugia vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME
ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità per avvenuta remissione di querela;
udito il difensore avv. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di improcedibilità per intervenuta remissione di querela.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Le decisioni di merito sono state emesse in primo grado dal Tribunale di Perugia in data 8 ottobre 2021 ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Perugia in data 14 luglio 2023.
La contestazione mossa agli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME in sede di esercizio dell’azione penale riguarda il reato di violenza privata, nei confronti di COGNOME NOME, per fatto accaduto in data 2 ottobre 2018.
All’esito del giudizio di primo grado i due imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte di secondo grado ha ritenuto, accogliendo in parte l’appello del P.M., sussistente l’ipotesi di reato di cui all’art. 660 cod.pen. .
Il difensore degli imputati ha proposto atto di ricorso, avverso la decisione di secondo grado, i
cui contenuti vengono omessi in ragione dei successivi accadimenti.
In data 14 giugno 2024 Ł deceduta la parte civile COGNOME NOME .
In data 18 settembre 2024 gli eredi subentrati nella titolarità dell’azione civile, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno sottoscritto, in via congiunta, verbale di rimessione di querela nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME con accettazione da parte degli attuali ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La decisione impugnata va annullata senza rinvio.
Ed invero il reato di molestie di cui all’art. 660 cod.pen. Ł divenuto procedibile a querela della persona offesa, salva l’ipotesi – che nel caso in esame non ricorre – del fatto commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, in ragione della novellazione apportata con il d.lgs. n.150 del 2022 (all’art.3 comma 1 lett. b) .
Va pertanto dichiarata l’estinzione del reato in ragione del deposito dei verbali di remissione di querela sottoscritti dagli eredi della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per intervenuta remissione di querela.
Così Ł deciso, 23/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME