Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MURAVERA il 27/10/1986
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari aveva condannato NOME COGNOME per furto aggravato
(artt. 624 e 625, comma 1, n. 5, cod. pen.).
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, com
1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto la sopravvenuta g remissione della quere da parte della persona offesa NOME COGNOME
3. Il difensore ha presentato memoria a sostegno della prospettata improcedibilità
dell’azione.
4. Il ricorso è fondato.
Difatti:
– la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, determina
l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiara dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamen proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, COGNOME, Rv. 276138 – 01);
nel caso in esame, in effetti, ha avuto luogo la dedotta rimessione della querela con contestuale accettazione dell’imputato (cfr. verbale della Questura di Cagliari del 7 ottob 2024);
dunque, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di c all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si proc ai sensi dell’art. 152 cod. pen..
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione d querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/03/2025.