Remissione di Querela: Quando il Processo si Ferma e la Sentenza si Annulla
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce l’impatto determinante della remissione di querela nel processo penale, anche quando sia già stata emessa una sentenza di condanna. Questo istituto, che rappresenta la volontà della persona offesa di non perseguire più l’autore del reato, può portare all’estinzione del reato stesso e, di conseguenza, all’annullamento della pena. Analizziamo insieme questo caso per capire come e quando ciò può accadere.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
In primo grado, il Tribunale aveva condannato un imputato per tentato furto aggravato, applicando la pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’). La pena concordata era di due mesi di reclusione e 52,00 euro di multa, tenuto conto di alcune circostanze attenuanti.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un punto cruciale: dopo la sentenza di primo grado, era intervenuta la remissione della querela da parte della persona offesa, con contestuale accettazione da parte dell’imputato stesso. Questo atto, secondo la difesa, faceva venir meno una condizione fondamentale per la prosecuzione del procedimento penale.
L’Impatto Decisivo della Remissione di Querela
Il cuore della questione risiede nella natura del reato contestato. Per il tentato furto aggravato, la legge prevede che si possa procedere penalmente solo su querela della persona offesa. La querela è, quindi, una ‘condizione di procedibilità’: senza di essa, l’azione penale non può essere iniziata né, tanto meno, proseguita.
Nel caso specifico, la persona offesa si era recata presso una stazione dei Carabinieri per dichiarare formalmente di voler rimettere la querela. L’imputato, a sua volta, aveva formalmente accettato tale remissione. Questo accordo tra le parti è un atto giuridicamente rilevante che, per legge, estingue il reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici hanno sottolineato che la fattispecie di reato era procedibile a querela e, pertanto, la remissione della stessa, accettata dal querelato, assumeva un rilievo decisivo. L’estinzione del reato per remissione di querela è un evento che blocca il procedimento in qualsiasi stato e grado si trovi, a patto che non sia già passata in giudicato la sentenza.
Poiché dal processo non erano emersi elementi che provassero in modo evidente e incontrovertibile l’innocenza dell’imputato (nel qual caso si sarebbe dovuti procedere con un’assoluzione nel merito), l’unica conseguenza possibile era la declaratoria di estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinviare il caso a un altro giudice, chiudendo definitivamente la vicenda. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato, come previsto dalla normativa.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la volontà della persona offesa è centrale nei reati procedibili a querela. La remissione di querela non è un semplice atto informale, ma un istituto giuridico capace di estinguere il reato e neutralizzare gli effetti di una condanna non ancora definitiva. La decisione dimostra come l’esito di un processo penale possa essere radicalmente modificato da eventi che si verificano anche dopo la sentenza di primo grado, evidenziando l’importanza delle condizioni di procedibilità e degli istituti deflattivi del contenzioso.
Cosa succede se la vittima ritira la querela dopo una condanna in primo grado?
Se la remissione di querela e la relativa accettazione avvengono prima che la sentenza diventi definitiva, e il reato è procedibile a querela, la Corte di Cassazione deve annullare la condanna perché il reato si è estinto.
In caso di remissione di querela, chi paga le spese del procedimento?
Salvo diverso accordo tra le parti, la legge prevede che le spese del procedimento siano poste a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione della querela.
La remissione di querela porta sempre all’annullamento di una condanna non definitiva?
Sì, per i reati procedibili a querela, la remissione accettata estingue il reato e impone l’annullamento della sentenza. L’unica eccezione si verifica se dagli atti emerge una prova evidente dell’innocenza dell’imputato, nel qual caso il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione piena, che è una formula più favorevole.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3157 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/10/2004
avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Qauala NOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen., poste in giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ricorrenza della prevista condizione di procedibilità, per esservi stata remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale sua accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa Da COGNOME NOME COGNOME abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione di NOME, redatto dai Carabinieri della Legione “Lombardia” – Stazione di Corsico in data 21 febbraio 2024.
Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente