Remissione di Querela: Quando l’Accordo tra le Parti Annulla la Sentenza
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, capace di porre fine a un procedimento penale attraverso un accordo tra le parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7848/2025) offre un chiaro esempio di come questo istituto operi concretamente, portando all’annullamento di una condanna e all’immediata estinzione del reato. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso giunto all’esame della Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di truffa. Tuttavia, durante lo svolgimento del giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa dal reato ha formalmente ritirato la propria querela. Tale atto è stato a sua volta formalmente accettato dall’imputato tramite il suo procuratore speciale.
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dei motivi del ricorso, ma si è concentrata esclusivamente sugli effetti prodotti dall’accordo raggiunto tra le parti.
La Decisione della Corte e la Remissione di Querela
La Corte ha constatato la presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. In primo luogo, la querela era stata ritirata in modo rituale dal querelante. In secondo luogo, l’imputato aveva accettato tale remissione, anch’egli nel rispetto delle forme previste dalla legge. La convergenza di queste due volontà ha reso operativa la causa di estinzione del reato prevista dal codice penale.
Di conseguenza, i Giudici hanno stabilito che la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio. Questa formula significa che la decisione è definitiva e il processo si conclude, poiché non vi è più un reato da giudicare.
Le Motivazioni: L’Effetto Estintivo della Remissione di Querela
La motivazione della Corte si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 152 del codice penale, che disciplina appunto l’estinzione del reato per remissione della querela. Per i reati procedibili a querela di parte, come la truffa in questione, la volontà della persona offesa di non proseguire con l’azione penale, se accettata dal querelato, prevale sull’interesse dello Stato a punire il colpevole.
La Corte ha verificato che sia la remissione che l’accettazione fossero valide e formalmente corrette, configurando così la cosiddetta ‘fattispecie estintiva’. L’effetto è automatico: il reato cessa di esistere per l’ordinamento e, con esso, svanisce ogni presupposto per una condanna. Per questo motivo, la sentenza di condanna precedentemente emessa è stata annullata ‘senza rinvio’, poiché non residuava alcuna questione da demandare a un altro giudice.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese processuali. La Corte ha precisato che, in base all’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento restano a carico del querelato, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente nell’atto di remissione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Ripartizione delle Spese
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del diritto penale: per determinati reati, la volontà delle parti private può determinare le sorti del processo. La remissione di querela si conferma come un efficace strumento deflattivo, che consente di risolvere i conflitti al di fuori delle aule di tribunale, anche quando un processo è già in corso e persino in fase di legittimità. La decisione sottolinea l’importanza di formalizzare correttamente sia l’atto di remissione che quello di accettazione, poiché solo dal loro incontro scaturisce l’effetto estintivo. Infine, essa serve da monito sulla questione delle spese: l’estinzione del reato non cancella i costi del procedimento, che per legge ricadono sull’imputato, a meno di un esplicito accordo contrario.
Cosa succede se una querela viene ritirata e accettata durante un processo?
Il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte annulla la sentenza di condanna eventualmente già emessa, senza bisogno di un nuovo giudizio, ponendo fine al procedimento.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
Secondo la sentenza, che applica l’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico dell’imputato (querelato), a meno che non sia stato diversamente concordato tra le parti.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza ‘senza rinvio’?
La Corte ha utilizzato la formula ‘senza rinvio’ perché l’estinzione del reato ha reso superfluo qualsiasi ulteriore esame del caso da parte di un altro giudice. La questione è stata risolta in modo definitivo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7848 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7848 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il 20/07/1985
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME rilevato che successivamente è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dall’imputato, a mezzo di procuratore speciale.
ritenuto che, pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.
La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.
Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 novembre 2024.