Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3509 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELNOVO NE’ MONTI il 27/07/1983
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 19 novembre 2020 con cui COGNOME COGNOME in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, carenza, inesistenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il difensore ha, quindi, depositato successiva memoria scritta, recante, in allegato, verbale di remissione di querela della persona offesa e verbale di accettazione di remissione di querela da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio rileva come, nella specie, debba essere pronunciato, con valenza assorbente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela della persona offesa, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di atto di remissione di querela effettuata da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME Giuliano il giorno 23 aprile 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Castelnovo né Monti (RE). Nel verbale di accettazione della querela è stato, altresì, stabilito che sul querelato COGNOME NOME gravino le spese del procedimento.
Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento, alla stregua di quanto stabilito nell’atto di remissione di querela, devono essere poste a carico del querelato, in ossequio alla norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore