Remissione di Querela: Quando il Processo si Ferma e il Reato si Estingue
La giustizia penale prevede meccanismi che possono portare alla conclusione anticipata di un procedimento. Tra questi, la remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale, capace di estinguere il reato e annullare gli effetti di una condanna, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Questo caso offre un chiaro esempio di come l’accordo tra le parti possa prevalere, chiudendo definitivamente una vicenda giudiziaria.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per due episodi di minaccia, emessa prima dal Giudice di Pace e successivamente confermata dal Tribunale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza riguardo sia all’affermazione della sua responsabilità sia alla valutazione delle prove presentate.
La Svolta: La Remissione di Querela e l’Accettazione
Il colpo di scena è avvenuto durante la pendenza del ricorso in Cassazione. La difesa dell’imputato ha depositato una memoria informando che la persona offesa aveva deciso di ritirare la querela. Questo atto, formalizzato con un verbale redatto dai Carabinieri, è stato seguito dalla contestuale accettazione da parte dell’imputato. La remissione di querela, unitamente alla sua accettazione, ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rituale effettuazione della remissione e della sua accettazione, la Corte di Cassazione ha concluso che non vi erano più i presupposti per proseguire. Di conseguenza, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione dei reati ascritti all’imputato. La vicenda penale si è così conclusa in modo definitivo.
Le Motivazioni: L’Effetto Estintivo della Remissione di Querela
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa della remissione di querela. Per alcuni reati, definiti “procedibili a querela di parte”, la legge richiede la volontà della persona offesa per avviare e proseguire l’azione penale. Se questa volontà viene meno attraverso la remissione, e l’imputato accetta, il reato si estingue. La Corte ha verificato che la procedura si era svolta correttamente e, pertanto, ha applicato la conseguenza giuridica prevista: l’annullamento della sentenza impugnata a causa della sopravvenuta estinzione del reato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Ripartizione delle Spese
La conclusione principale di questa sentenza è che l’estinzione del reato per remissione della querela travolge la condanna, anche se questa è già stata confermata in appello. Tuttavia, un aspetto pratico di notevole importanza riguarda le spese processuali. L’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, le spese sono a carico del querelato (l’imputato). Poiché nel caso di specie non era stato pattuito nulla al riguardo, la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente, nonostante l’annullamento della condanna. Questo sottolinea come, anche in caso di esito favorevole dal punto di vista penale, possano residuare conseguenze economiche a carico dell’imputato.
Cosa succede a una condanna penale se la vittima ritira la querela durante il ricorso in Cassazione?
Se la remissione di querela e la relativa accettazione da parte dell’imputato avvengono in modo rituale, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinvio, poiché il reato si considera estinto.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In base all’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese processuali sono a carico del querelato (l’imputato), a meno che le parti non abbiano stabilito un accordo differente.
L’accettazione della remissione da parte dell’imputato è sempre necessaria?
Sì, la sentenza evidenzia che l’estinzione del reato si perfeziona con la remissione da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte dell’imputato. Entrambi gli atti sono necessari per produrre l’effetto estintivo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28169 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AMALFI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Amalfi, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di minaccia;
rilevato che con il primo e unico motivo di ricorso il ricorrente aveva dedot l’esistenza di vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e valutazione del quadro probatorio;
dato atto che secondo quanto si evince dalla memoria depositata dalla difesa in data 10 aprile 2024, la persona offesa ha rimesso la querela, con contestal accettazione della stessa da parte dell’imputato, come si evince dal verbale redat in data 9 aprile 2024 dai Carabinieri della Stazione di Ravello, prodotto dal difensor ritenuto che la remissione e l’accettazione sia stata ritualmente effettuata e c pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
ritenuto, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono porre a carico del querelato, secondo quanto previsto dall’art. 340, comma 4, cod proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché i reati a lui ascritti sono estinti per remissione di querela. Pone a carico del rico il pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente