Remissione di Querela: Quando il Processo si Ferma
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale nel diritto processuale penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario. Si tratta di una manifestazione di volontà della persona offesa che, per i reati non procedibili d’ufficio, decide di ritirare l’accusa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 41373/2024) offre un chiaro esempio di come questo atto, se accettato dall’imputato, determini l’estinzione del reato e l’annullamento della condanna, anche nelle fasi più avanzate del giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Un Incidente con il Cane
La vicenda trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace di Milano e successivamente confermata dal Tribunale. Un uomo era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose per i danni fisici cagionati dal proprio cane, che teneva al guinzaglio. L’episodio si era verificato in modo fortuito nei pressi di un ascensore. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la totale assenza di colpa e l’imprevedibilità dell’evento.
Il Ricorso in Cassazione e l’Impatto della Remissione di Querela
Mentre il caso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa dal reato ha formalmente ritirato la propria querela. A sua volta, l’imputato ha accettato tale remissione. Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La difesa ha quindi fatto leva su questa circostanza per chiedere l’estinzione del reato.
La Decisione della Corte: Reato Estinto per Remissione di Querela
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, applicando il principio sancito dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato qualora ne ricorrano le condizioni. La remissione di querela, accettata dal querelato, è una delle principali cause estintive previste dalla legge per i reati procedibili a querela.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione spiegando che, una volta intervenuta una causa estintiva, il giudice è tenuto a pronunciarla senza indugio. L’unica eccezione si verifica quando dagli atti emerga in modo palese e inequivocabile una prova di innocenza dell’imputato (ad esempio, se il fatto non sussiste o se l’imputato non lo ha commesso). In tal caso, prevarrebbe una formula di assoluzione più favorevole. Nel caso di specie, i giudici non hanno ravvisato tale ‘evidenza’ assolutoria. Di conseguenza, hanno proceduto ad annullare senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per la sopravvenuta remissione della querela.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce la centralità della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. La remissione di querela si conferma uno strumento efficace per la deflazione del contenzioso penale, consentendo alle parti di risolvere la controversia al di fuori delle aule di giustizia. È importante notare, tuttavia, che l’estinzione del reato non cancella tutti gli effetti del processo. Come stabilito dalla Corte in questa occasione e come previsto dalla legge, le spese processuali restano a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione.
Cosa succede se la vittima ritira la querela durante un processo penale?
Il reato si estingue. La Corte, come in questo caso, deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna, a meno che non emerga con evidenza una causa di proscioglimento più favorevole per l’imputato.
Perché l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali nonostante l’annullamento della sentenza?
La sentenza specifica che, a seguito dell’annullamento per remissione di querela, le spese sono a carico del querelato (l’imputato), come previsto dalla legge in questi casi.
L’imputato poteva essere assolto con formula piena invece che per estinzione del reato?
In teoria sì, ma solo se dagli atti del ricorso fosse emersa con ‘evidenza’ una causa di proscioglimento più favorevole (es. il fatto non sussiste). In questo caso, la Corte non ha ravvisato tale evidenza e ha quindi dovuto applicare la causa di estinzione sopravvenuta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Milano con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di euro 600,00 di multa per il reato di lesioni colpose cagionate dal cane che teneva al guinzaglio.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato, assumendo la carenza dell’elemento soggettivo, in presenza di evento verificatosi del tutto fortuitamente in occasione di un incrocio dinanzi ad un ascensore, al di fuori di qualsiasi possibilità impeditiva da parte dell’imputato.
Risulta intervenuta causa estintiva del reato a seguito della rimessione della querela da parte del titolare del relativo potere e la contestuale accettazione da parte del querelato.
L’art.129 I comma cod.proc.pen. prevede che in ogni stato e grado de/processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non Io ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Neppure ricorre ipotesi di evidenza agli atti del ricorso per la pronuncia di sentenza assolutoria con formula più favorevole di talchè va immediatamente disposto in ordine alla sopravvenuta causa di estinzione del reato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. Segue come per legge la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024
Il Consigliere estensore
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