Remissione di querela: come può estinguere il reato di truffa?
Un processo penale per truffa, giunto fino all’ultimo grado di giudizio, può concludersi con un annullamento della condanna non per l’accoglimento delle tesi difensive, ma per un atto formale compiuto dalle parti: la remissione di querela. La sentenza n. 3139/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo istituto possa determinare l’esito di un procedimento penale, anche quando sembra ormai definito. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda e le sue importanti implicazioni legali.
I Fatti: una complessa compravendita di auto
La vicenda giudiziaria ha origine da una complessa operazione di compravendita di veicoli. L’imputato aveva manifestato l’intenzione di acquistare un’autovettura per 6.000 euro da una prima persona, sottoscrivendo un contratto. Successivamente, aveva proposto a un secondo soggetto la vendita di un’altra auto di maggior valore per 20.000 euro, comunicando che avrebbe detratto i 6.000 euro della prima operazione dall’importo totale.
Sulla base di questi accordi, l’imputato si era fatto consegnare la prima autovettura e una somma di 9.000 euro a titolo di acconto dal secondo acquirente, per poi rendersi irreperibile. Per questi fatti, era stato condannato per truffa aggravata sia in primo grado che in appello.
Il percorso giudiziario e i motivi del ricorso
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza d’appello su tre punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale (art. 640 c.p.): La difesa sosteneva che i giudici di merito si fossero concentrati sul concetto generico di malafede, senza individuare gli specifici ‘artifizi e raggiri’ necessari per configurare il reato di truffa, posti in essere al momento della stipula dei contratti.
2. Richiesta di riqualificazione del reato: In subordine, si chiedeva di riclassificare il fatto come insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), sostenendo che l’imputato si fosse limitato a dissimulare il proprio stato di insolvenza per acquistare un bene senza pagarlo, senza porre in essere veri e propri raggiri.
3. Violazione di legge sulla determinazione della pena: Si contestava l’illegittimità della motivazione relativa al riconoscimento della recidiva, basata unicamente sui precedenti penali dell’imputato.
La decisione della Cassazione e l’impatto della remissione di querela
Contrariamente alle aspettative, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dei motivi del ricorso. La sua decisione si è fondata su un evento accaduto poco prima dell’udienza: la remissione di querela da parte delle persone offese, formalmente accettata dall’imputato.
La Corte ha semplicemente preso atto di questo fatto, dichiarando l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale. Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, chiudendo definitivamente il caso.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è di natura puramente processuale. Il reato di truffa, nella sua forma base, è procedibile a querela di parte. La legge prevede che la remissione della querela, ovvero la rinuncia della vittima a perseguire penalmente l’autore del reato, estingua il reato stesso. Questo istituto processuale ha un effetto dirimente che prevale su qualsiasi valutazione di merito sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Una volta che la remissione è stata validamente presentata e accettata (se l’accettazione è prevista), il giudice non può fare altro che dichiarare l’estinzione del reato. L’unica statuizione residua, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, è la condanna dell’imputato (querelato) al pagamento delle spese processuali sostenute fino a quel momento.
Le conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza cruciale della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. Dimostra che, anche dopo una doppia condanna di merito, la riconciliazione tra le parti o la semplice volontà della vittima di non proseguire nell’azione penale può portare all’annullamento completo degli effetti della sentenza. La remissione di querela si conferma così uno strumento potente, capace di interrompere il corso della giustizia penale e di chiudere un procedimento in qualsiasi stato e grado, spostando l’attenzione dalla punizione del colpevole alla composizione del conflitto tra le parti.
Una condanna per truffa può essere annullata se la vittima ritira la querela?
Sì. Come dimostra questa sentenza, la remissione di querela da parte della persona offesa, se accettata dall’imputato, causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare la sentenza di condanna senza nemmeno esaminare il merito dei motivi di ricorso.
Cosa succede se la remissione di querela avviene durante il processo in Cassazione?
Se la remissione interviene prima della decisione finale, la Corte di Cassazione è obbligata a prenderne atto e a dichiarare l’estinzione del reato. Il giudizio sui motivi del ricorso viene di fatto superato da questo evento processuale.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
Secondo l’articolo 340, quarto comma, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono poste a carico dell’imputato (tecnicamente ‘querelato’), salvo che nell’atto di remissione le parti non abbiano convenuto diversamente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3139 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila del 3/03/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 640, 61 n.7 cod. pen.: secondo il capo di imputazione, COGNOME aveva manifestato a NOME l’intenzione di acquistare la sua autovettura Lancia Delta, sottoscrivendo il contratto di compravendita concordando il prezzo di C 6.000,00; aveva poi manifestato a COGNOME NOME e alla NOME l’intenzione di vendere a COGNOME una Audi A6 per C 20.000,00, comunicando poi l’intenzione di detrarre da tale importo quello di C 6.000,00 relativo all’acquisto della Lancia Delta; COGNOME si era quindi fatt consegnare la Lancia Delta e la somma di denaro di C 9.000,00, rendendosi poi irreperibile.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen. in quanto la Corte di appello aveva fatto mal governo delle risultanze istruttorie, in quanto dalla motivazione offerta appariva evidente che si era concentrata sul concetto di malafede, senza mai far riferimento alla ricorrenza degli estremi del reato di truffa, non avendo indicato gli artifizi e raggiri posti essere da COGNOME nel momento della formazione del contratto di compravendita
1.2 Il difensore rileva che in sede di appello era stato invocata la riqualificazione del reato in quello previsto dall’art. 641 cod. pen., non essendo stata compiuta alcuna forma di raggiro nei confronti della persona offesa; la Corte di appello aveva infatti ritenuto che nel caso in esame la condotta di COGNOME era consistita nell’indurre COGNOME e COGNOME in errore sulla genuinità dell’affare trattenendo l’autovettura Lancia Delta, nonché la somma versata a titolo di acconto; era evidente che colui che acquista un bene senza pagarlo ha in animo di dissimulare il proprio stato di insolvenza arrecando danno economico alla controparte, ricadendo così in modo evidente nella fattispecie di cui all’art. 641 cod. pen.
1.3 Il difensore eccepisce la violazione degli artt. 133, 61 n.7 e 62-bis cod. pen.; lamenta la illegittimità della motivazione della sentenza impugnata relativamente alla recidiva, basata soltanto sui precedenti penali dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod.pen., posto che in data 1.12.2023 sono intervenute remissioni di
r,:
querela da pare delle persone offese, con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.
Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 06/12/2023
Il Consigliere estensore
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Il Presid nte