Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2427 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2427 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 9/2026 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 09/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di danneggiamento contestato al capo C, improcedibile per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe – che, dichiarata l’improcedibilità per il reato di cui al capo E
(lesioni personali) per remissione di querela, aveva rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi D (più grave), A e C (satelliti), posti in continuazione, in anni 4 e mesi quattro di reclusione ed euro 1500,00 di multa, secondo il calcolo della pena già svolto in primo grado, escludendo quindi il solo aumento disposto per la continuazione con il capo E -, deducendo, con unico motivo di impugnazione, l’intervenuta, rituale, remissione di querela per il reato di danneggiamento descritto al capo C, come qualificato, ai sensi del primo comma, dal giudice di primo grado.
Deve quindi darsi atto della intervenuta (22 luglio 2025) remissione di querela (sporta in data 10 marzo 2019 da NOME COGNOME, unico possessore della vettura oggetto di danneggiamento) per il fatto-reato contestato al capo C della imputazione. Remissione a firma del querelante NOME COGNOME, con la pedissequa accettazione da parte dell’imputato.
Va in proposito ribadito che, in tema di titolarità del diritto di querela e sua remissione, la persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi quale soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto. Possono, pertanto, coesistere più soggetti passivi in relazione ad un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto, potendo anche un terzo essere danneggiato dai reati contro il patrimonio, in quanto possessore esclusivo della cosa danneggiata e, dunque, legittimato a proporre querela, in quanto titolare dell’interesse penalmente tutelato dalla norma incriminatrice (vedi, Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263520 – 01; Sez. 2, n.43910 del 04/10/2019, COGNOME, Rv. 277712 – 01; Sez. 2, n. 2862 del 27/01/1999, COGNOME, Rv. 212766; seguita da Sez. 6, n. 28952 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 240819; Sez. 6, n. 24641 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 260061-01; Sez. 2, n. 23518 del 06/06/2024, Cortese, Rv. 286522; da ultimo, Sez. 2, n. 27169 del 23/05/2024, COGNOME, n.m.).
NOME COGNOME era, pertanto, legittimato a sporgere querela, in quanto unico possessore della vettura intestata alla madre NOME COGNOME, così come a rimetterla, revocandone gli effetti ai fini della procedibilità del delitto di danneggiamento descritto al capo C.
La procedura che dà luogo ad estinzione del reato per sua improcedibilità si era, pertanto, già compiuta prima dello spirare del termine ultimo (6 settembre 2025) per proporre impugnazione. Consegue l’annullamento -senza rinvio- della sentenza impugnata, limitatamente al delitto di danneggiamento descritto al capo C.
2.1. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato divenuto procedibile a querela dell’offeso, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326 – 01).
2.2. In difetto di impugnazione sul merito della responsabilità, deve essere dichiarata irrevocabile la relativa affermazione per i reati di cui ai capi A e D, della imputazione. La precisa determinazione della pena relativa al capo C (mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa, quale aumento disposto per continuazione rispetto ai reati non oggetto di ricorso), oggi divenuto improcedibile, consente, secondo quanto dispone l’art, 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., di procedere alla esclusione della relativa pena.
2.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, limitatamente alla condanna per il delitto di danneggiamento di cui al capo C, con esclusione dell’aumento di pena calcolato dal giudice di primo grado e confermato da quello di appello in mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa. La pena resta pertanto complessivamente determinata in anni quattro di reclusione ed euro milleduecento di multa.
2.4. Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo C) è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro trecento di multa. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 gennaio 2026 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME