Remissione di Querela: Quando l’Estinzione del Reato Supera l’Inammissibilità
In ambito processuale penale, gli atti formali e le tempistiche sono cruciali. Tuttavia, può accadere che un atto decisivo, come la remissione di querela, venga depositato correttamente ma sfugga all’attenzione del giudice, portando a una decisione errata. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 31780/2024) affronta proprio un caso di questo tipo, affermando un principio fondamentale: l’estinzione del reato per ritiro della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
I Fatti: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile per Errore
Il caso ha origine da una condanna per truffa aggravata in concorso, confermata in Appello. L’imputato presentava ricorso per cassazione. La Corte, inizialmente, aveva rinviato la discussione proprio per consentire alle parti di formalizzare un accordo che prevedeva la remissione della querela da parte della persona offesa.
Effettivamente, la remissione e la contestuale accettazione venivano depositate telematicamente il 5 ottobre 2023. Ciononostante, pochi giorni dopo, il 10 ottobre, la Settima Sezione della Corte dichiarava il ricorso inammissibile, senza tenere in alcun conto l’atto depositato. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva quindi un ricorso straordinario per errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse deciso sulla base di una percezione errata della realtà processuale.
La Decisione della Cassazione e la Prevalenza della Remissione di Querela
La Sesta Sezione Penale, chiamata a decidere sul ricorso per errore di fatto, ha dato piena ragione al ricorrente. La Corte ha riconosciuto l’evidente svista, revocando la precedente ordinanza di inammissibilità.
L’Errore di Fatto Rilevato
I giudici hanno constatato che la remissione di querela era stata regolarmente formalizzata e depositata prima della deliberazione. L’averla ignorata ha costituito un classico ‘errore di fatto’, ovvero una divergenza tra la realtà processuale (l’atto esisteva ed era agli atti) e la percezione che ne ha avuto il collegio giudicante. Questo errore ha viziato la decisione, rendendola ingiusta.
Il Principio delle Sezioni Unite
Per motivare la sua decisione, la Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 24246/2004). Secondo questo principio consolidato, la remissione della querela, intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Questa causa estintiva è talmente forte da prevalere su eventuali vizi che potrebbero rendere il ricorso inammissibile, a patto che il ricorso stesso sia stato proposto tempestivamente.
Le Motivazioni: Perché la Remissione di Querela è Decisiva
La motivazione della Corte si fonda sulla natura sostanziale della remissione di querela. Essa incide direttamente sul reato, estinguendolo, e rappresenta una causa di non procedibilità che il giudice deve rilevare in ogni stato e grado del procedimento. Ignorarla equivarrebbe a proseguire un processo per un fatto che, per volontà della persona offesa e per previsione di legge, non ha più rilevanza penale. La giustizia, in questo caso, non ha più interesse a punire. Pertanto, una volta accertata la validità della remissione, il giudice non può fare altro che dichiarare estinto il reato, annullando la sentenza di condanna senza bisogno di un nuovo processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce due concetti di grande importanza pratica. In primo luogo, conferma la prevalenza delle cause di estinzione del reato, come la remissione di querela, sulle questioni meramente procedurali come l’inammissibilità di un ricorso. In secondo luogo, valorizza lo strumento del ricorso per errore di fatto come rimedio essenziale per correggere sviste materiali che possono compromettere l’esito di un giudizio di legittimità. Infine, la sentenza ricorda che, salvo diverso accordo tra le parti, in caso di estinzione del reato per remissione, le spese processuali restano a carico del querelato, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Cosa succede se la remissione di querela viene presentata mentre è in corso un ricorso per cassazione?
Se la remissione di querela è ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Questa causa estintiva prevale su eventuali motivi di inammissibilità del ricorso, a condizione che l’impugnazione sia stata presentata tempestivamente.
Un errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione può essere corretto?
Sì, attraverso il ricorso per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale. Questo strumento permette di rimediare a una svista materiale dei giudici, come l’aver ignorato un atto ritualmente depositato e presente nel fascicolo processuale.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela, chi paga le spese processuali?
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, se non è stato diversamente pattuito nell’atto di remissione, le spese del procedimento sono a carico dell’imputato (querelato).
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31780 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza n. 47435 del 10/10/2023 della Settima Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione della querela;
sentito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglime del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, con atto del 3 aprile 2024, ha proposto ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen. avverso l’ordinanza della Settima Sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data 10 ottobre 2023 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso propo avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 ottobre 2022 con la quale è stat confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e di euro 200 di multa, emessa nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.
Con il ricorso si invoca l’applicabilità della disciplina in tema di errore di fatto ne di legittimità, adducendo che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del r non ha tenuto conto che in data 5 ottobre 2023 era stata depositata tramite PEC la remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME COGNOME COGNOME della stessa e contestuale COGNOME di accettazione da parte dell’imputato, rappresenta per procura dall’AVV_NOTAIO, rese davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria ( da atto allegato al ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dagli atti allegati al ricorso risulta che la Corte di Cassazione disposto il rinvio della discussione, inizialmente fissata per l’udienza del 20 giugno 2023 consentire l’acquisizione dell’annunciata remissione di querela, effettivamente formalizzata depositata a mezzo EMAIL in data 5 ottobre 2023. Risultando rispettate le formalità essenziali cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile a querel persona offesa, andava dichiarato estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Trova quindi applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualment accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso – come avvenuto nella spec sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, Rv.227681 – 01). Pertanto, essendo evidente l’errore di fatto in cui è incorsa la Corte di Cassazione per non av preso cognizione della remissione di querela, deve essere dispostc la revoca dell’ordinanz impugnata unitamente all’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello d Roma perché il reato è estinto per remissione di querela.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione.
P. Q. M.
Revoca l’ordinanza n. 47435 del 10 ottobre 2023 della Settima Sezione penale di questa Corte nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sent della Corte di appello di Roma n. 9520 del 3 ottobre 2022 perché il reato è estinto per remissio della querela. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO sten
Il Pre idente