Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7476 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per lainammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, pronunciando de plano sull’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, re nell’assenza dell’imputato il 20 febbraio 2023 – che Io aveva dichiarato colpevole del reato furto aggravato ( artt. 624 -625 n. 7 cod. pen. ) per essersi impossessato del portafogli de persona offesa, introducendosi nella cabina di guida dell’autoarticolato in sosta nella pubblica – ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto sprovvisto della dichiarazione o elezione
domicilio di cui all’art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen..
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, pone questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 co. 1-ter e 1-quater per violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., laddove con la norma di nuovo co previsto uno specifico onere di elezione di domicilio all’atto della proposizione del gravame merito, a cui è correlata una sanzione – l’inammissibilità dell’appello – eccessiv sproporzionata rispetto al dispiegamento del diritto di difesa, rendendo irragionevole la norma 2.2. Con il secondo motivo, è denunciato vizio della motivazione che risulta illogica laddov afferma la mancanza della elezione di domicilio, invece, riscontrabile agli atti, in uno all’is di ammissione al gratuito patrocinio.
Con successiva allegazione il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale, redatto Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Villa Verucchio in data 02 gennaio 2024, di remissione della querela della persona offesa, con accettazione del difensore dell’imputato, munito di procura speciale rilasciata gennaio 2024, in relazione ai fatti per cui si procede, e ha chiesto dichiararsi l’estinzion reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.
2.Preliminarmente giova richiamare il principio di diritto affermato dalle Sezioni U Thiassferini’, a tenore del quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del rico per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventual cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ric stato tempestivamente proposto. ( Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; conforme la giurisprudenza successiva: da ultimo, Sez. 4 n. 45594 del 11/11/2021 Rv. 282301).
Consegue a ciò che l’estinzione del reato per remissione di querela deve essere dichiarata immediatamente dal Giudice di legittimità, trattandosi di ricorso tempestivamente proposto, pu se il ricorso risulti inammissibile per manifesta infondatezza della denunciata violazione dell 581 co. 1-ter, cod. proc. pen. – a tenore del quale il Giudice può dichiarare l’inammissibili dell’impugnazione sprovvista della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio – laddove si ritenga che la dichiarazione o elezione di domic essendo correlata all’impugnazione e finalizzata alla notificazione dell’avviso d’udienza in appe
debba necessariamente seguire la sentenza di primo grado ( cfr. sez. 5 n. 46831 del 22/09/2023 n. m.)’ e non precederla come sostiene il ricorrente, allorquando invoca, come att equipollente, un’elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado nel sub-procedime di ammissione al gratuito patrocinio, che, in quanto tale, risulta inidonea a dispiegare effett fase successiva ai fini suindicati.
Invero, dalla allegazione documentale prodotta dalla difesa del ricorrente emerge che persona offesa ha rimesso la querela dinanzi alla stazione dei carabinieri di Villa Verucchio data 02 gennaio 2024, accettata con dichiarazione resa presso il medesimo Ufficio di polizia pari data dal procuratore speciale dell’imputato. Poiché la causa estintiva prevista dall’art cod. pen. si è perfezionata, la Corte di cassazione è tenuta, ai sensi dell’art. 129, comma 1, co proc. pen., a rilevare immediatamente l’intervenuta causa di estinzione del reato, e pronunciare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a cui segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 340 co. 4 cod. proc. pe
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querel Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 10 gennaio 2024
f l Consigliere estensore