Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 483 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Torino il 30/03/1986 rappresentata ed assistita dall’avv. NOME COGNOME di fiducia
avverso la sentenza in data 12/10/2022 della Corte di appello di Bologna, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 213 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/10/2022, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 22/10/2020 con la quale la sunnominata era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen. L’atto di appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 24 d.lgs. 137/2020, in quanto lo stesso, pur essendo stato inviato a mezzo PEC, è stato ritenuto privo di firma digitale.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 152, terzo comma, cod. pen. Si censura la mancata pronuncia di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela validamente depositata prima dell’udienza del giudizio di secondo grado.
Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 24, comma 6 sexies, d.lgs. 137/2020 per asserita mancanza sull’atto di appello della firma digitale: firma in realtà presente sulla prima pagina dell’atto con indicazione altresì del giorno e dell’ora della sottoscrizione da parte del difensore, avv. NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo.
Si è in presenza di reato procedibile a querela, in relazione al quale, prima della pronuncia della sentenza di appello, la condizione di procedibilità risulta essere venuta meno in conseguenza della remissione della querela e della sua successiva accettazione.
Secondo la giurisprudenza, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente
proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681): conclusione che trova giustificazione nella lettera della legge che “attribtAce alla remissione la natura di causa estintiva del reato, caratterizzata dall’operare di una peculiare disciplina (quella prevista dal codice di diritto sostanziale) che attribuisce all “sentenza irrevocabile” la nozione corrispondente a quella di titolo per l’esecuzione, così da farla coincidere con il momento di formazione del giudicato formale”.
Nella fattispecie, a fronte di un motivo di ricorso che ha contestato l’inammissibilità del gravame di appello in presenza di un’irregolarità formale (cfr., in fattispecie assimilabile, Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283399), la cui censura in questa sede al più si profila come infondata, deve riconoscersi come il ricorso risulti tempestivamente proposto.
Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna dell’imputata querelata al pagamento delle spese processuali, in assenza di diverso accordo tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12/12/2023.