Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 155 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il 29/11/1984
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d’appello di Salerno dato avviso alle parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il’ ricorso e la memoria dell’Avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto «pronunciarsi sentenza di proscioglimento per remissione di querela e relativa accettazione», che ha provveduto a depositare;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/05/2023, la Corte d’appello Salerno confermava la sentenza del 07/06/2022 del Tribunale di Salerno di condanna di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa semplice ai danni di NOME COGNOME
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione con riguardo alla conferma dell’affermazione della sua responsabilità.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con riguardo alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni che si vanno di seguito a esporre.
Anzitutto, si deve ritenere che tutti e due i motivi di ricorso siano inammissibili in quanto prospettano doglianze non consentite nel giudizio di legittimità o, comunque, manifestamente infondate.
Ciò posto, si deve rilevare che il reato di truffa semplice è punibile a querela della persona offesa.
Ne consegue, in ragione dell’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME con accettazione della stessa da parte dell’avv. NOME COGNOME munito di procura speciale, che, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
A tale proposito, le Sezioni unite di queste Corte (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01, la quale ha richiamato, sul punto, Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01) hanno infatti chiarito che «la “remissione di querela” che sia intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e sia stata ritualmente accettata , nel determinare l’estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, sempre che il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (nello stesso senso, tra le pronunce delle sezioni semplici di questa Corte: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301-01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01; Sez. 2, n. 37688 del 0/07/2014, COGNOME, Rv. 259989-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, COGNOME, Rv. 247088-01. Con riferimento a un reato divenuto punibile a querela della persona offesa a norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022: Sez. 7, n. 12444 del 22/02/2023, Abruzzese, non massimata).
A sostegno di tale statuizione, le Sezioni unite hanno invocato il tradizionale inquadramento dogmatico della remissione della querela «non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua
rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152 c.p., comma 3, e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sé della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività» (così : Sez. U n. 40150 del 21/06/2018, cit.).
Pertanto, considerato che il ricorso è stato tempestivamente proposto e che, dalla decisione impugnata, non risultano elementi tali da fare emergere le condizioni per un proscioglimento nel merito dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per la sopravvenuta estinzione del reato di cui all’art. 640 cod. peri., in conseguenza della menzionata rituale remissione della querela e accettazione della stessa remissione.
In assenza di diversa pattuizione nell’atto di remissione, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Così deciso il 21/11/2023.