Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9104 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9104 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Messina il 16/6/1989 avverso l’ordinanza resa il 30 maggio 2024 dalla Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, stante la remissione della querela presentata dalla persona offesa, ritualmente accettata dall’imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Messina con l’ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza resa il 19 Aprile 2022 dal Tribunale di Messina, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di merito ha considerato generici i motivi di appello in quanto si limitavano a non tener conto della motivazione della sentenza impugnata, che
aveva puntualmente individuato gli elementi a sostegno della responsabilità dell’imputato.
Con il ricorso in esame l’imputato ha dedotto:
2.1 violazione di legge e in particolare dell’art. 581 cod.proc.pen. nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, poiché le censure dedotte con il gravame non erano generiche e imponevano alla Corte territoriale di esaminarle in punto di responsabilità e non dichiararle inammissibili.
2.2 Vizio di motivazione e motivazione apparente poiché l’ordinanza contiene una motivazione di stile che non si confronta con le specifiche doglianze dell’appello.
3.Con memoria trasmessa il 23 dicembre 2024 la difesa ha chiesto una pronunzia di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, stante l’intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa NOME COGNOME e la accettazione della remissione da parte del Cocivera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
111 ricorso è manifestamente infondato poiché le censure formulate con l’atto di appello prescindevano del tutto dalle considerazioni formulate con la sentenza impugnata e si limitavano ad ignorare quanto in essa esposto, incorrendo nel rilevato vizio di genericità correttamente rilevato dalla Corte di merito.
E tuttavia nelle more del giudizio è intervenuta remissione di querela e la relativa accettazione.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo precisato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01).
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L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con la conseguente condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P .Q.M.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché GLYPH il reato è estinto per GLYPH remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
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Roma 8/1/2025
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